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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25811/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale per l’anno d’imposta 2009, con recupero a tassazione di maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni e accessori. L’Amministrazione finanziaria contestava costi indebitamente contabilizzati, in parte riferiti a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e in parte a spese per carburante ritenute non inerenti, nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato su verifica fiscale e processo verbale di constatazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per apparenza della motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, la CTR aveva reso una motivazione tautologica, apodittica e non individualizzata, priva di reale esposizione dello svolgimento del processo, della materia del contendere e dei motivi di gravame, limitandosi a formule generiche di adesione alle controdeduzioni dell’Ufficio e a un riferimento isolato a talune fatture, insufficiente rispetto alla pluralità delle riprese fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha escluso l’inammissibilità della censura, osservando che non mirava a rivalutare il merito o le prove, ma a denunciare un vizio di motivazione solo apparente. Ha quindi affermato che la sentenza d’appello era priva di un’effettiva esposizione del processo, delle questioni controverse e delle ragioni del gravame, risultando sostanzialmente apodittica e inferiore al minimo costituzionale richiesto alla motivazione. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per il riesame del punto accolto, degli ulteriori profili rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione

    La censura di motivazione apparente è veicolabile come nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/92

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile, non meramente assertiva.

  • art. 12 preleggi

    alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi

    La riformulazione del vizio motivazionale va letta in chiave di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità.

  • artt. 39, comma 1, e 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    accertamento analitico induttivo ex artt. 39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati solo come base dell’accertamento fiscale presupposto.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    indebita contabilizzazione di costi ... in violazione dell’art. 21 comma 7 del d.P.R. n.633/1972

    Richiamato quale disposizione contestata nell’avviso, senza specifica interpretazione della Corte nel merito.

  • Sez. U, sent. n. 22232 del 03/11/2016

    La motivazione è solo apparente...

    La motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione e non può essere integrata dal giudice di legittimità.

  • Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014

    riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione

    Sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, tra cui motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi e contrasto irriducibile, non il mero difetto di sufficienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è censurabile come nullità la sentenza che presenti una motivazione solo apparente, cioè graficamente esistente ma priva di reale capacità esplicativa del fondamento della decisione.
  • Integra motivazione apparente la decisione che si limiti a formule tautologiche o adesive, senza esporre lo svolgimento del processo, le questioni controverse e le ragioni concrete della decisione.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un’affermazione apodittica di infondatezza dell’impugnazione.
  • Nel processo tributario, la mancanza di un’esposizione individuata delle doglianze di appello e delle ragioni del rigetto può determinare la nullità della sentenza per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile quando attiene alla struttura della sentenza e non mira a ottenere una diversa valutazione del merito o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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