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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22298/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti del Gruppo ENEL o loro superstiti, avevano chiesto di accertare il diritto a continuare a fruire della riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica prevista dalla disciplina collettiva applicabile durante il rapporto di lavoro, con conseguente condanna delle società al ripristino del beneficio e al pagamento delle somme corrispondenti allo sconto non goduto tra la revoca e il ripristino. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 36 Cost., 2099, 2121 c.c. e 48, 51 TUIR, sostenendo che lo sconto tariffario costituisse parte della retribuzione; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 1373, 2099 c.c. e dell'art. 33 del c.c.n.l. 21.2.1989, assumendo che il beneficio fosse un diritto definitivamente acquisito e quindi intangibile; 3) violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in relazione alle clausole collettive succedutesi, sostenendo la nullità del recesso datoriale perché limitato alla sola agevolazione tariffaria e non all'intero accordo; 4) violazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c., per difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e inefficacia del recesso, poiché la comunicazione era indirizzata ai sindacati e non ai singoli lavoratori; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'asserita novazione del beneficio derivante da una nota consegnata al momento del pensionamento, che avrebbe incorporato il diritto allo sconto nel trattamento individuale. La Corte ha esaminato la vicenda alla luce della evoluzione della disciplina collettiva: introduzione del beneficio nei contratti collettivi, successiva limitazione per i nuovi assunti, accordo di armonizzazione del 2002, accordi del 2011 e, infine, recesso aziendale del 2015 con cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015 e previsione di una liberalità una tantum nel successivo accordo del 27 novembre 2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso che l'agevolazione tariffaria avesse natura retributiva o corrispettiva, osservando che essa prescindeva dalla quantità e qualità della prestazione lavorativa e dalla durata del rapporto, e quindi non era riconducibile all'art. 36 Cost. Ha negato che il beneficio si fosse incorporato nel contratto individuale come diritto quesito: le clausole collettive operano come fonte eteronoma del rapporto e sono sostituite dalle successive discipline, salvo espressa clausola di salvaguardia, qui mancante. Ha quindi ritenuto legittimo il recesso datoriale da un contratto collettivo a tempo indeterminato, richiamando il principio per cui la contrattazione collettiva non può vincolare perpetuamente le parti e il recesso è causa estintiva ordinaria nei rapporti di durata, nel rispetto di buona fede e correttezza. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sul preteso effetto novativo della nota consegnata al pensionamento, ritenendo che la censura fosse incompatibile con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e comunque non idonea a fondare una novazione in base a una comunicazione unilaterale. Il ricorso è stato pertanto rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma escluso dalla Corte come parametro idoneo a qualificare in senso retributivo l'agevolazione tariffaria, poiché non correlata alla prestazione lavorativa

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma ritenuto non pertinente in quanto lo sconto non remunerava la prestazione

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle pretese retributive, senza accoglimento

  • art. 48 TUIR

    richiamato dai ricorrenti per la rilevanza fiscale del beneficio, ma la Corte ha distinto il piano fiscale da quello lavoristico

  • art. 51 TUIR

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di reddito da lavoro; la Corte ha escluso che la qualificazione fiscale incida sulla natura giuslavoristica

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per contestare la disdetta; la Corte ha affermato la legittimità del recesso unilaterale da rapporti collettivi di durata indeterminata

  • art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989

    norma collettiva richiamata per sostenere la persistenza del beneficio, ma ritenuta superata dalle successive discipline collettive

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere l'intangibilità del regolamento collettivo originario; la Corte ha invece affermato la sostituzione delle clausole collettive successive

  • art. 46 c.c.l. 21.2.1989

    citato in relazione all'evoluzione della disciplina collettiva delle agevolazioni tariffarie

  • art. 55 c.c.c.l. 24.7.2001

    citato come una delle clausole collettive succedutesi nella disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.c.l. 18.7.2006

    citato come una delle clausole collettive succedutesi nella disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.c.l. 5.3.2010

    citato come una delle clausole collettive succedutesi nella disciplina del beneficio

  • art. 55 c.c.c.l. 18.2.2013

    citato come una delle clausole collettive succedutesi nella disciplina del beneficio

  • art. 1387 c.c.

    richiamato per sostenere il difetto di potere rappresentativo dei sindacati; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 1388 c.c.

    richiamato in tema di rappresentanza, senza accoglimento

  • art. 1392 c.c.

    richiamato in tema di spendita del nome e limiti della rappresentanza, senza accoglimento

  • art. 1399 c.c.

    richiamato in tema di ratifica, senza accoglimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità consolidati, valorizzando l'esigenza di uniformità interpretativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 15 d.l. n. 333/1992

    richiamato per la trasformazione dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni nel contesto dell'evoluzione della disciplina del beneficio

  • art. 15 d.l. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992

    richiamato come base della trasformazione societaria dell'ente

  • d.lgs. n. 79/1999

    richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico, contesto rilevante per il superamento dell'agevolazione tariffaria

  • direttiva 96/92/CE

    richiamata come fonte europea della liberalizzazione del mercato elettrico

  • d.l. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007

    richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • delibera AEEG 29 dicembre 2007

    richiamata come intervento regolatorio che sollecitava il riassorbimento degli sconti energetici per evitare distorsioni del prezzo e inefficienze

Massime di principio

  • Un'agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva non è di per sé retribuzione: per assumere natura corrispettiva deve risultare collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa; se invece è svincolata dalla prestazione, non opera la tutela dell'art. 36 Cost. come parametro di proporzionalità e sufficienza.
  • Le clausole del contratto collettivo non si incorporano stabilmente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, le nuove discipline sostituiscono le precedenti, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia.
  • In un rapporto collettivo a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è, in linea di principio, consentito; esso è escluso solo quando vi sia un diverso limite pattizio o legale, e deve comunque essere esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • La qualificazione fiscale di un emolumento o di un beneficio come reddito di lavoro non è decisiva per stabilirne la natura giuslavoristica, poiché il piano tributario risponde a finalità proprie di capacità contributiva.
  • Una comunicazione unilaterale del datore di lavoro non può, da sola, fondare una novazione del trattamento individuale senza un chiaro accordo negoziale idoneo a modificare il rapporto; l'eventuale omissione di pronuncia su una censura incompatibile con la ratio decidendi non integra vizio rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpingugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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