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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04414/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte di appello di Venezia, riformando solo in parte la decisione del giudice dell'udienza preliminare di Verona, aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra, in quanto proiettili "incamiciati" o "full metal jacket"; per detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandestina, perché con matricola abrasa; e per ricettazione della medesima arma, riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge sulla qualificazione delle munizioni cal. 7.65 full metal jacket come munizioni da guerra; 2) violazione di legge sull'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che l'arma era stata acquisita per difesa personale; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'asserita incongruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza consolidata qualifica i proiettili con incamiciatura come munizioni da guerra, indipendentemente dal calibro, in ragione del loro effetto perforante. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il possesso di un'arma clandestina con matricola abrasa integra di per sé, in mancanza di elementi contrari, la prova della consapevolezza della provenienza illecita e quindi della ricettazione. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non risultava un vizio di mero arbitrio o illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, comma 2, c.p.

    richiamato in relazione alla continuazione tra i reati contestati

  • artt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967

    norme poste a base della contestazione per detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra

  • artt. 81, comma 2, c.p.

    richiamato in relazione alla continuazione tra i reati contestati

  • artt. 23, commi 3 e 4, l. n. 110 del 1975

    norme poste a base della contestazione per detenzione e porto abusivo di arma clandestina con matricola abrasa

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione contestata per la medesima arma

  • artt. 132 e 133 c.p.

    criteri legali per la determinazione e graduazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità colpevole

  • Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta

    precedente conforme sulla natura di munizioni da guerra dei proiettili incamiciati

  • Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina

    precedente conforme sulla ricettazione desunta dal possesso di arma clandestina con matricola abrasa

  • Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario

    precedente sulla non sindacabilità in cassazione della mera congruità della pena se non arbitraria o illogica

  • Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro

    precedente sulla sufficienza di motivazioni sintetiche sulla pena, se non superiore in modo anomalo alla media edittale

Massime di principio

  • I proiettili muniti di incamiciatura, per il loro effetto perforante, sono qualificabili come munizioni da guerra anche a prescindere dal calibro.
  • Il possesso di un'arma clandestina con matricola abrasa, in assenza di elementi contrari, può costituire indice sufficiente della consapevolezza della provenienza illecita e quindi integrare la prova del dolo di ricettazione.
  • La censura sulla qualificazione giuridica di un bene come munizione da guerra è inammissibile se si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non introduce argomenti nuovi idonei a superarlo.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è deducibile solo un vizio di arbitrio o manifesta illogicità, non una diversa valutazione di congruità.
  • Una motivazione sintetica sul trattamento sanzionatorio può essere sufficiente quando la pena non si discosti in modo abnorme dalla misura media edittale e siano richiamati, anche per relationem, i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è colpevolmente inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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