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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato impugnava l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di "perimetrrazione" della condotta delittuosa associativa formulata in relazione a una precedente sentenza dello stesso Ufficio del 5 giugno 2020. Nel ricorso per cassazione erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione. Successivamente, il ricorrente ha però presentato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione resa al direttore dell'istituto di detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non consente di ricavare ulteriori valutazioni sul merito della richiesta esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
  • In caso di inammissibilità, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La decisione non affronta il merito del provvedimento impugnato quando l'impugnazione è colpita da inammissibilità per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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