Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato impugnava l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di "perimetrrazione" della condotta delittuosa associativa formulata in relazione a una precedente sentenza dello stesso Ufficio del 5 giugno 2020. Nel ricorso per cassazione erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione. Successivamente, il ricorrente ha però presentato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione resa al direttore dell'istituto di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non consente di ricavare ulteriori valutazioni sul merito della richiesta esecutiva.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
- In caso di inammissibilità, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La decisione non affronta il merito del provvedimento impugnato quando l'impugnazione è colpita da inammissibilità per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04351/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →