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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la conferma in appello della condanna di una imputata per la violazione di un provvedimento del Questore che le vietava l'accesso a una precisa zona della città, provvedimento adottato per fronteggiare situazioni di pericolo descritte e non contestate. La ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sulla mancata rinnovazione istruttoria, sostenendo in sostanza l'illegittimità o la non autonoma rilevanza del provvedimento questorile anche alla luce di un precedente provvedimento sindacale, nonché la necessità di acquisire quest'ultimo atto. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione di abitualità del comportamento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché il provvedimento del Questore era stato legittimamente emesso ed era autonomamente rilevante, rendendo irrilevante il pregresso provvedimento sindacale e non necessaria la sua acquisizione; il secondo perché non scalfiva l'accertata reiterata violazione del divieto, elemento ostativo alla particolare tenuità del fatto, anche se alcune violazioni non erano state sanzionate per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017

    È la norma incriminatrice richiamata per il fatto contestato e confermato in appello; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sulla sua portata.

  • art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018

    Norma richiamata in relazione al divieto di accesso a una determinata area cittadina; il provvedimento questorile adottato in base a tale disciplina è stato ritenuto legittimo e autonomamente rilevante.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la reiterata violazione del provvedimento del Questore integra comportamento abituale ostativo al beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non scalfiscono la ratio della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni non decisive rispetto all'autonoma legittimità dell'atto presupposto o alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
  • In tema di particolare tenuità del fatto, ai fini del giudizio sulla abitualità del comportamento possono rilevare anche ulteriori violazioni della stessa indole non più punibili per prescrizione, poiché l'estinzione del reato non elimina ogni effetto penale della sentenza ai fini dell'art. 131-bis c.p.
  • Quando il provvedimento amministrativo violato è autonomamente legittimo e fondato su esigenze di tutela già descritte e non contestate, è infondata la doglianza che pretenda di invalidarlo per via indiretta attraverso il richiamo a un diverso atto amministrativo pregresso non acquisito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella sua proposizione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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