Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il giudice di sorveglianza aveva rigettato le richieste di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, presentate nell'interesse del condannato, perché nei suoi confronti era stata in precedenza revocata una misura alternativa di affidamento in prova; tale revoca aveva fatto scattare la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, si contestava l'applicazione della preclusione triennale; dall'altro, si lamentava che il tribunale non avesse valorizzato elementi favorevoli al detenuto né svolto il necessario giudizio prognostico sul suo comportamento e sul percorso trattamentale. La Corte rileva però che le doglianze si fondano su argomentazioni generiche e incompatibili con il dato normativo, poiché il rigetto era sorretto proprio dal divieto legale di concessione dei benefici penitenziari per tre anni dalla revoca della misura alternativa.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
richiamato come base normativa dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
richiamato come base normativa della richiesta di detenzione domiciliare
art. 58-quater, comma 2, ord. pen.
la revoca di una misura alternativa determina una preclusione triennale alla concessione di benefici penitenziari; in presenza di tale divieto il giudice non deve procedere a un ulteriore giudizio prognostico favorevole al condannato
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la legge prevede una preclusione temporale automatica alla concessione di misure alternative o benefici penitenziari, il giudice deve limitarsi a verificare la ricorrenza del presupposto ostativo senza sostituirlo con una valutazione discrezionale di merito sul percorso trattamentale del condannato.
- La revoca di una precedente misura alternativa può operare come causa ostativa legale alla concessione di nuovi benefici per il periodo stabilito dalla norma; in tale ipotesi, elementi favorevoli come il comportamento carcerario, le valutazioni trattamentali o la vicinanza del fine pena non sono decisivi se non idonei a superare la preclusione normativa.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono inammissibili quando si risolvono in deduzioni generiche o in una richiesta di rivalutazione del merito, in contrasto con un espresso divieto normativo applicato dal giudice di sorveglianza.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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