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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione/porto di arma o oggetto vietato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sia sulla ritenuta responsabilità penale sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo profilo, il ricorso si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non autosufficiente il motivo sulla responsabilità, poiché privo di una critica concreta alla motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione della valutazione con cui il giudice di merito ha negato le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a evocare principi giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di critica effettiva.
  • La valutazione di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArmi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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