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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto personalmente dal condannato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto in sede esecutiva la rideterminazione delle pene inflitte con due precedenti sentenze di appello, ma il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione personalmente. La Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile per difetto di legittimazione, poiché, dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'impugnazione personalmente proposta dall'interessato contro un provvedimento emesso sotto il vigore della novella viola l'art. 613, comma 1, c.p.p.; pertanto il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando essa deve essere dichiarata inammissibile per un vizio rilevabile ictu oculi.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'impugnazione per cassazione deve rispettare il regime di assistenza tecnica; la proposizione personale, nei casi disciplinati dalla norma come modificata, determina difetto di legittimazione e inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto la novella richiamata dalla Corte in materia di modalità di proposizione del ricorso per cassazione.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    è richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto delle forme e della legittimazione previste dall'art. 613 c.p.p.; la proposizione personale, ove non consentita dalla disciplina vigente, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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