Cassazione Civile, Ordinanza n. 00971/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, emesso a seguito di PVC nei confronti di una società di trasporto su strada, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA per diversi rilievi. Il rilievo principale riguardava un credito verso una società estera, ritenuto dall’Ufficio imputabile al 2006 perché incassato in tale anno e non al 2005, anno in cui era stato iscritto a bilancio. Altri rilievi, di minore impatto, concernevano costi indeducibili o non di competenza, oneri finanziari, quote di ammortamento e spese di manutenzione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provato dall’Amministrazione l’incasso del credito nel 2006 e decidendo anche sui rilievi ulteriori. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle doglianze relative ai rilievi minori e per ultrapetizione, sostenendo che quei rilievi non erano stati specificamente contestati dalla contribuente; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 per motivazione insufficiente o mancante in relazione al rilievo sulle spese di manutenzione; 3) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova dell’incasso del credito e per non avere considerato le registrazioni contabili prodotte dall’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito: la CTR, decidendo nel merito anche sui rilievi ulteriori, aveva necessariamente escluso la tesi della definitività di quei rilievi. Ha escluso anche l’ultrapetizione, osservando che il contribuente aveva impugnato l’avviso nel suo complesso e che, in ogni caso, non risultava specificamente censurata la pretesa extrapetizione già in primo grado. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., poiché la CTR aveva ritenuto quei rilievi non sufficientemente provati e non particolarmente rilevanti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, l’Agenzia mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio: la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di prova dell’incasso del credito nel 2006, e tale valutazione non è sindacabile in cassazione come violazione di norme sostanziali. Il ricorso è stato quindi respinto e la contribuente è rimasta intimata, senza svolgere difese.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sulla questione dedotta; il giudice può rigettare implicitamente una doglianza decidendo nel merito in modo incompatibile con la sua accoglienza.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione è sufficiente se, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e supera il minimo costituzionale; non è necessaria la confutazione analitica di tutte le tesi non accolte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per errori processuali come omessa pronuncia o nullità della sentenza, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per contestare l’apprezzamento delle prove o per ottenere un nuovo esame del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato per la corretta imputazione per competenza dei ricavi e per la deduzione dei componenti reddituali, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta inammissibile come rivalutazione dei fatti.
L’onere della prova può essere oggetto di censura solo se si contesta l’erronea regola di riparto; non quando, in realtà, si pretende una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta che sia sintetica.
Massime di principio
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, decidendo nel merito in senso incompatibile con la pretesa della parte, abbia reso un rigetto implicito della questione dedotta.
- L’ultrapetizione va valutata con riferimento al contenuto della domanda introduttiva e alle censure effettivamente formulate; se l’impugnazione investe l’atto impositivo nel suo complesso, il giudice può esaminare l’intera pretesa fiscale senza eccedere i limiti del petitum.
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile la ragione della decisione.
- La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la contestazione della ricostruzione dei fatti resta estranea al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova di un incasso o di un componente reddituale, la censura deve investire il corretto uso delle regole sull’onere della prova o l’omesso esame di un fatto decisivo, non una generica violazione delle norme sostanziali.
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