Cassazione Civile, Ordinanza n. 21178/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di costruzioni, confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. Il ricorrente, che aveva agito quale amministratore della società poi fallita, ha impugnato la sentenza di reclamo deducendo: la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, perché eseguiti via PEC all'indirizzo del commercialista della società, soggetto che aveva rinunciato all'incarico anni prima; l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 15 l.fall., sostenendo che, in caso di impossibilità della notifica PEC, dovessero applicarsi le forme ordinarie ex art. 145 c.p.c.; l'omesso esame della propria asserita dimissione dalla carica di amministratore; l'insussistenza dello stato di insolvenza, poiché i beni immobili sociali avrebbero coperto i debiti, alcuni crediti tributari sarebbero stati non dovuti o garantiti da fideiussione, e altri sarebbero stati prescritti; infine, l'illegittimità della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché mancavano mala fede o colpa grave. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la notifica del ricorso prefallimentare all'indirizzo PEC risultante dal registro imprese era rituale, che l'art. 15, comma 3, l.fall. introduce un procedimento speciale che non richiama le forme ordinarie dell'art. 145 c.p.c. salvo impossibilità o esito negativo della PEC, e che l'imprenditore sopporta le conseguenze della mancata attivazione o corretta gestione del proprio indirizzo PEC; ha ribadito che lo stato di insolvenza si desume dall'incapacità strutturale dell'impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni, non dal mero confronto attività/passività; ha ritenuto non sindacabili in sede prefallimentare i crediti divenuti definitivi per mancata opposizione agli atti di riscossione; ha infine considerato non censurabile in cassazione la valutazione di responsabilità aggravata, adeguatamente motivata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la declaratoria di fallimento della società. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della concessionaria della riscossione e dello Stato, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. La condanna per responsabilità aggravata disposta in appello è rimasta ferma.
Norme richiamate
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati alla PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC; solo se la notifica via PEC non è possibile o non ha esito positivo si passa alla notifica a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale e, se occorre, al deposito in casa comunale.
art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che, fallita la notifica PEC, dovrebbero applicarsi le forme ordinarie; la Corte non ne accoglie l'assunto, valorizzando la specialità dell'art. 15 l.fall.
La Corte ribadisce che tale norma non si applica al procedimento prefallimentare quando opera il regime speciale dell'art. 15 l.fall., perché quest'ultimo bilancia difesa e speditezza concorsuale.
In cassazione sono inammissibili documenti nuovi prodotti con le memorie se non attinenti alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall'incapacità strutturale e non transitoria dell'impresa di soddisfare regolarmente con mezzi normali le proprie obbligazioni, non dal semplice rapporto tra attivo e passivo.
L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento del creditore non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione dell'istante.
non comune inconsistenza del gravame
La condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria è valutazione rimessa al giudice di merito; se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ogni imprenditore iscritto nel registro delle imprese deve dotarsi di indirizzo PEC, da mantenere attivo e operativo; la responsabilità dell'adempimento grava sul legale rappresentante.
L'indirizzo comunicato al registro imprese si inserisce nel sistema di pubblicità legale dell'impresa, idoneo a rendere conoscibili e opponibili ai terzi i dati rilevanti.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica del ricorso e del decreto di convocazione al domicilio PEC risultante dal registro delle imprese è valida anche se l'indirizzo sia di fatto non utilizzato, quando ciò dipenda da mancata gestione o aggiornamento imputabile all'imprenditore; in tal caso la sua irreperibilità è "colpevole" e non impone ulteriori ricerche.
- L'art. 15 l.fall. configura un rito notificatorio speciale e autosufficiente, che esclude il ricorso alle forme ordinarie di notifica ex art. 145 c.p.c. salvo il caso in cui la PEC non sia possibile o non abbia esito positivo.
- Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione non si accerta mediante un mero raffronto contabile tra attivo e passivo, ma verificando se l'impresa sia strutturalmente e non solo temporaneamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali.
- Nel giudizio prefallimentare non possono essere sindacati crediti divenuti definitivi per mancata tempestiva opposizione agli atti di riscossione o agli avvisi/ingiunzioni regolarmente notificati; il giudice può soltanto prenderne atto ai fini della verifica dei presupposti del fallimento.
- In tema di iniziativa del creditore per la declaratoria di fallimento, non è necessario un titolo giudiziale definitivo: è sufficiente un accertamento incidentale del credito limitato alla legittimazione dell'istante.
- La valutazione di lite temeraria e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. appartengono al merito; in cassazione può censurarsi solo l'eventuale mancanza assoluta di motivazione, non la mera diversa valutazione della gravità dell'abuso processuale.
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