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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22692/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IVA, IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti. L’atto era stato notificato nel 2012, oltre il termine ordinario che il contribuente assumeva applicabile. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardivo l’accertamento; la CTR aveva invece riformato la decisione, affermando che ricorrevano indizi di fatti penalmente rilevanti idonei a far operare il raddoppio dei termini di accertamento e ritenendo tempestivo l’atto. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse operante o comunque che fosse intervenuta decadenza, e nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. per mancata valutazione della denuncia penale prodotta dall’Ufficio; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la CTR condannato alle spese il contribuente nonostante l’Ufficio si fosse difeso con propri funzionari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava a rivalutare il merito degli accertamenti fattuali compiuti dalla CTR circa la sussistenza di seri indizi di reato; per la restante parte lo ha ritenuto infondato, richiamando l’orientamento secondo cui, nel regime ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento consegue al mero riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione o tempestività della denuncia. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esprimeva un percorso argomentativo comprensibile e fondato su specifici elementi fattuali. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché non si confrontava con la disciplina speciale del processo tributario, in particolare con l’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992, che consente la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi anche quando l’ente impositore sia assistito da propri funzionari, con riduzione del 20%. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Nel testo ratione temporis vigente consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti che impongano la denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    È richiamato come norma parallela per l’IVA; il raddoppio opera secondo la stessa logica legata all’obbligo di denuncia penale.

  • art. 37, comma 24, d.l. 223/2006

    È la disposizione invocata dal ricorrente in relazione al raddoppio dei termini, ma la Corte ne conferma l’operatività secondo l’orientamento consolidato.

  • art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini è collegato al mero riscontro di fatti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, ossia se non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso ha invocato i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto in parte inammissibile la censura perché mirata al merito.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese, ma non prevale sulla disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".

    Nel processo tributario l’ente impositore difeso da propri funzionari può ottenere la liquidazione delle spese secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20%; quindi non è corretta la tesi che si possano liquidare solo meri rimborsi spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, nel regime previgente, il raddoppio dei termini è collegato al semplice emergere di fatti che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che rilevino l’effettiva presentazione, la tempestività o l’esito del procedimento penale.
  • Quando il giudice di merito accerta la presenza di seri indizi di reato per l’intero periodo oggetto di verifica, tale valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La motivazione è solo apparentemente mancante, e quindi nulla, solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte non condivida la ricostruzione dei fatti operata in sentenza.
  • Nel processo tributario, la disciplina delle spese è speciale rispetto all’art. 91 c.p.c.: l’ente impositore assistito da propri funzionari può ottenere la liquidazione secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla legge.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica norma applicata dal giudice di merito e si limita a prospettare un principio generale incompatibile con la disciplina speciale del rito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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