Cassazione Civile, Ordinanza n. 10853/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa il 28 agosto 2022, era stato destinatario di un decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento e poi trattenuto presso il CPR di Torino; il Giudice di pace di Torino aveva convalidato il trattenimento, ritenendo che dallo foglio notizie risultasse che egli fosse venuto in Italia per cercare lavoro e non avesse chiesto protezione internazionale, e negando la natura collettiva dell'espulsione. Successivamente, dopo la presentazione di domanda di protezione internazionale, il Questore di Torino aveva disposto un ulteriore trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Torino. Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per cassazione: nel primo ha dedotto la violazione delle norme interne e sovranazionali che impongono di informare lo straniero, trattenuto o presente alla frontiera, sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, sostenendo che dagli atti non risultasse alcuna informativa orale o scritta; con il secondo ha denunciato la violazione del divieto di espulsioni collettive, assumendo che il respingimento fosse stato seriale e disposto in assenza di un effettivo esame individuale della sua posizione. Nel ricorso contro l'ordinanza del Tribunale ha riproposto essenzialmente la censura sulla mancata informativa e sull'illegittimità conseguenziale dei decreti questorili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso n. 2570/2023, ritenendo fondato il vizio relativo alla mancata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Ha affermato che l'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e la disciplina interna impongono alle autorità un obbligo informativo, la cui omissione incide sulla validità del decreto di respingimento e, di riflesso, del trattenimento. Ha rilevato inoltre che il giudice della convalida avrebbe dovuto verificare anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, e che non era sufficiente constatare la mancata domanda di asilo, perché tale scelta deve essere informata. Il secondo motivo del primo ricorso è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace, perché il processo non poteva proseguire per scadenza del termine perentorio di convalida, e ha cassato senza rinvio anche l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva convalidato il trattenimento successivo, venendo meno il presupposto del primo trattenimento e del relativo titolo. Non è stata disposta regolazione delle spese secondo la motivazione resa, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della disciplina applicabile ai pagamenti del compenso del difensore.
Norme richiamate
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
"gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
impone all'autorità un obbligo di informare i cittadini di paesi terzi o apolidi, trattenuti o presenti alla frontiera, della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, quale presupposto per un accesso effettivo alla procedura di asilo.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato quale base normativa interna della disciplina del respingimento e dell'obbligo informativo collegato alla possibilità di chiedere protezione internazionale.
richiamato per affermare che la scelta dello straniero di non chiedere protezione internazionale deve essere una scelta informata, dopo adeguata informativa da parte dell'autorità.
art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015
utilizzato come base del trattenimento successivo alla domanda di protezione internazionale, il cui titolo viene meno per effetto della cassazione del primo provvedimento presupposto.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
norma richiamata in relazione alla convalida del trattenimento disposta dal Tribunale di Torino.
interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che il giudice della convalida deve poter scrutinare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento.
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
indicato come norma sul parametro di legittimità dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio.
utilizzato per la cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito per intervenuta scadenza del termine perentorio di convalida.
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato come norma che attribuisce al giudice del procedimento la liquidazione del compenso del difensore nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
interpretato nel senso che non si applica alla soccombenza di una pubblica amministrazione statale nel rapporto con la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'obbligo di informare lo straniero trattenuto o presente alla frontiera sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è un obbligo giuridico sostanziale; la sua omissione può determinare la nullità del decreto di respingimento e del conseguente trattenimento.
- La mancata presentazione della domanda di protezione internazionale non prova di per sé la regolarità del procedimento, perché la scelta di non chiedere asilo deve essere precedente e consapevole, quindi sorretta da adeguata informazione.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione o respingimento.
- Se viene meno il titolo presupposto del trattenimento, anche i provvedimenti successivi che su quel titolo si fondano risultano travolti.
- Quando il ricorso è accolto per cassazione senza rinvio per intervenuta scadenza del termine perentorio di convalida, il processo non può proseguire e la Corte può definire la controversia direttamente.
- rami non presenti
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →