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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16397/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condomino aveva impugnato ex art. 1137 c.c. una delibera assembleare del 27 marzo 2007 con cui erano stati approvati lavori di manutenzione su balconi e facciate dell'edificio e conferito l'incarico alla ditta prescelta sulla base di un computo metrico redatto da un tecnico diverso da quello nominato con una precedente delibera del 26 maggio 2005. Lamentava, in sostanza, la diversità del tecnico incaricato, la differente portata dei lavori rispetto a quelli già approvati in precedenza, l'aumento dell'entità e del costo delle opere e, inoltre, il carattere voluttuario e gravoso degli interventi. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché una successiva delibera del 19 dicembre 2007 aveva approvato lavori, contabilità e riparto spese; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: i primi cinque denunciavano violazioni di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione del contenuto delle varie delibere, la nomina del direttore dei lavori, la pretesa volontà dei condomini espressa fuori assemblea e il carattere non necessario delle opere; il sesto censurava la liquidazione delle spese, sostenendo che il valore della causa dovesse essere calcolato sulla sola quota spese a lui attribuita e non come causa di valore indeterminabile, oltre a contestare le spese vive liquidate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché, a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere già pronunciata dal giudice di merito e non devoluta specificamente in appello, il ricorrente aveva censurato soltanto questioni di merito ormai precluse, senza contestare il presupposto della cessazione dell'interesse ad agire né la regolazione delle spese nei termini consentiti. Ha inoltre affermato che, quando una delibera impugnata venga sostituita da altra del medesimo contenuto e il giudice dichiari cessata la materia del contendere, restano proponibili solo censure sulla sussistenza di quel presupposto o sulle spese, non anche motivi attinenti all'invalidità della delibera. Il sesto motivo è stato respinto perché, in tema di impugnazione delle delibere condominiali con efficacia verso tutti i condomini, il valore della causa va determinato con riferimento all'atto impugnato e non alla sola quota a carico dell'attore; la contestazione sulle spese vive è stata ritenuta comunque inammissibile, essendo emendabile solo con correzione o revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Regola l'impugnazione delle deliberazioni condominiali; la sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata può incidere sull'interesse ad agire e condurre alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento; la Corte lo menziona nel quadro delle doglianze precluse sul merito.

  • art. 1120 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere voluttuario e gravoso delle opere, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse/di devoluzione sul presupposto processuale.

  • art. 1121 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di opere gravose/voluttuarie, senza incidenza sulla decisione finale.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle attribuzioni assembleari, ma senza accoglimento.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso connessi alla validità delle deliberazioni assembleari, ma non in modo decisivo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la pretesa violazione dei criteri interpretativi delle delibere; la Corte non esamina il merito per sopravvenuta preclusione.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Cited among the alleged violations in tema di convocazione e funzionamento dell'assemblea, senza che ciò conduca a riforma.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è stata assorbita dall'inammissibilità dei motivi sul merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la valutazione delle prove, ma non idoneo a superare la preclusione processuale rilevata dalla Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizi motivazionali/formali della sentenza, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nel dispositivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze motivazionali, ma non incidente sull'esito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per il diritto di difesa e per contestare il carattere voluttuario delle opere, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che, in caso di sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge, la cessazione della materia del contendere lascia al giudice solo la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere non impugnata ha determinato giudicato interno, precludendo in cassazione la contestazione del relativo presupposto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha scandito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 287 c.p.c.

    Indicato come rimedio per correggere errori nella liquidazione delle spese vive, non il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 127/2004

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore della causa ai fini della tariffa professionale; la censura è stata respinta alla luce dell'orientamento sul valore dell'impugnazione condominiale.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite, ma il criterio invocato dal ricorrente è stato disatteso.

  • l. n. 247/2012

    Richiamata nel motivo relativo alle spese, senza accoglimento.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di delibere condominiali, la sostituzione della deliberazione impugnata con altra successiva può determinare cessazione della materia del contendere se la nuova deliberazione rimuove la causa di invalidità e assorbe il contenuto della precedente, facendo venir meno l'interesse a una decisione sul merito.
  • Se il giudice dichiara cessata la materia del contendere, il sindacato successivo è limitato alla verifica del presupposto della declaratoria e alla regolazione delle spese; sono invece inammissibili censure dirette a rimettere in discussione i vizi di merito della delibera originaria quando la statuizione processuale sia coperta da giudicato interno o non devoluta specificamente.
  • Quando la deliberazione successiva è solo meramente confermativa di quella impugnata, non si determina una nuova situazione lesiva che imponga autonoma impugnazione; resta però salva la verifica se la nuova decisione abbia realmente sostituito la precedente o se si tratti di una mera conferma.
  • Nelle cause di impugnazione di delibere assembleari che producono effetti verso la generalità dei condomini, il valore della causa va determinato con riferimento all'atto impugnato nel suo complesso e non alla sola quota di spesa posta a carico del singolo attore.
  • Errori nella liquidazione delle spese vive non sono, di regola, censurabili direttamente con ricorso per cassazione, essendo esperibili i rimedi della correzione dell'errore materiale o della revocazione del provvedimento che le ha liquidate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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