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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 e dalla conseguente richiesta contributiva dell'INPS, notificata con avviso di addebito del 22 agosto 2017. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione e non prescritta la pretesa, perché il professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi solo il 30 settembre 2012 e con tale adempimento l'ente sarebbe stato posto in grado di conoscere il lavoro autonomo svolto nel 2011; ha inoltre ravvisato una sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito contributivo, collegando tale occultamento alla mancata compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata nonostante il reddito 2011 molto basso; (2) erronea esclusione della prescrizione e qualificazione come dolosa della mancata compilazione del quadro RR, pur a fronte di dichiarazione dei redditi regolarmente presentata; (3) errata applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000; (4) erroneo calcolo dei contributi in presenza della soglia di esenzione di 5.000 euro. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché il dies a quo della prescrizione non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo, ma dal momento in cui il contributo doveva essere versato, tenendo conto anche degli eventuali differimenti normativi dei termini. Ha inoltre escluso che la sola mancata compilazione del quadro RR integri automaticamente doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione. Poiché, anche considerando il differimento previsto dal d.P.C.M. 6 giugno 2012 per i contributi 2011, la notifica dell'avviso nel 2017 era tardiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione proposta dal professionista avverso l'avviso di addebito per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito INPS relativo ai contributi omessi per l'attività professionale svolta nell'anno 2011, perché il credito era prescritto. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni trattate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha mera funzione dichiarativa e conoscitiva, ma con la scadenza del termine entro cui il contributo doveva essere versato, tenendo conto di eventuali differimenti normativi del termine.
  • La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non comporta, di per sé, un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione: occorre una verifica autonoma dell'effettivo comportamento occultatorio.
  • Se, calcolando la decorrenza della prescrizione dal termine di versamento dovuto e considerando gli eventuali differimenti, la richiesta contributiva è notificata oltre il termine prescrizionale, il credito dell'ente previdenziale è estinto per prescrizione.
  • Quando la decisione di merito è censurata per errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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