Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 e dalla conseguente richiesta contributiva dell'INPS, notificata con avviso di addebito del 22 agosto 2017. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione e non prescritta la pretesa, perché il professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi solo il 30 settembre 2012 e con tale adempimento l'ente sarebbe stato posto in grado di conoscere il lavoro autonomo svolto nel 2011; ha inoltre ravvisato una sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito contributivo, collegando tale occultamento alla mancata compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata nonostante il reddito 2011 molto basso; (2) erronea esclusione della prescrizione e qualificazione come dolosa della mancata compilazione del quadro RR, pur a fronte di dichiarazione dei redditi regolarmente presentata; (3) errata applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000; (4) erroneo calcolo dei contributi in presenza della soglia di esenzione di 5.000 euro. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché il dies a quo della prescrizione non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo, ma dal momento in cui il contributo doveva essere versato, tenendo conto anche degli eventuali differimenti normativi dei termini. Ha inoltre escluso che la sola mancata compilazione del quadro RR integri automaticamente doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione. Poiché, anche considerando il differimento previsto dal d.P.C.M. 6 giugno 2012 per i contributi 2011, la notifica dell'avviso nel 2017 era tardiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione proposta dal professionista avverso l'avviso di addebito per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione avverso l'avviso di addebito INPS relativo ai contributi omessi per l'attività professionale svolta nell'anno 2011, perché il credito era prescritto. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
prevede l'iscrizione alla Gestione separata dei soggetti che svolgono attività professionale rilevante ai fini contributivi
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non dalla mera conoscenza documentale del reddito da parte dell'ente
richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione, ma la Corte esclude l'automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sul credito contributivo e sull'eventuale occultamento doloso
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata
art. 3 e art. 8 D.Lgs. n. 103/1996
richiamati dal ricorrente come norme sulla contribuzione previdenziale dei professionisti
art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980
richiamato dal ricorrente in tema di contribuzione professionale
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi contributivi
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato per la diversa qualificazione delle sanzioni applicabili
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
richiamato per la soglia di esenzione contributiva di 5.000 euro
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
richiamato dalla Corte come esempio di differimento dei termini di versamento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 6 giugno 2012
richiamato dalla Corte quale differimento applicabile ai contributi dovuti per l'anno 2011 fino al 9 luglio 2012
richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi per violazione di legge
consente la cassazione con decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti conformi
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha mera funzione dichiarativa e conoscitiva, ma con la scadenza del termine entro cui il contributo doveva essere versato, tenendo conto di eventuali differimenti normativi del termine.
- La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non comporta, di per sé, un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione: occorre una verifica autonoma dell'effettivo comportamento occultatorio.
- Se, calcolando la decorrenza della prescrizione dal termine di versamento dovuto e considerando gli eventuali differimenti, la richiesta contributiva è notificata oltre il termine prescrizionale, il credito dell'ente previdenziale è estinto per prescrizione.
- Quando la decisione di merito è censurata per errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →