Cassazione Penale, Sentenza n. 19923/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'assoluzione sostenendo tre motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 314 c.p. (peculato) perché il Tribunale avrebbe illegittimamente ricondotto al Consorzio un interesse pubblico al pagamento delle oblazioni, eliminando così la configurabilità del peculato; 2) errata interpretazione dell'art. 197 c.p. e della relativa esclusione per enti pubblici territoriali, chiedendo che la norma fosse estesa per ratio anche ai consorzi di Comuni; 3) contrasto con la direttiva UE 2008/99/CE (art. 5) sulla tutela penale dell'ambiente: la previsione di delibere consortili che autorizzano il pagamento generale di oblazioni vanificherebbe la funzione sanzionatoria penale e sarebbe incompatibile con gli obblighi di sanzionare in modo efficace, proporzionato e dissuasivo i reati ambientali (con richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'imputato come incaricato di pubblico servizio e condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il Consorzio gestiva un servizio pubblico rilevante per l'ambiente e la salute pubblica. La Corte ha confermato che il pagamento delle oblazioni, autorizzato da delibere che contenevano clausole di esclusione (in caso di conflitto di interessi, dolo o colpa grave) e il diritto di rivalsa, integra un interesse dell'Ente che esclude la materialità del peculato (ovvero l'appropriazione distrattiva). Ha inoltre ritenuto non estendibile per interpretazione estensiva in malam partem l'esenzione prevista dall'art. 197 c.p. agli altri enti (consorzi), e ha escluso che la direttiva UE imponga di considerare illegittime le misure amministrative di estinzione (oblazione) adottate in quelle condizioni; non sussistono dubbi di interpretazione tali da giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Conseguenza pratica: ricorso rigettato, sentenza di assoluzione confermata.
Norme richiamate
Il reato di peculato è configurabile solo se sussiste una appropriazione o distrazione definitiva di denaro pubblico a vantaggio esclusivo dell'agente; l'esistenza di un interesse pubblico concorrente dell'ente al pagamento può escludere la materialità dell'appropriazione
Disciplina la responsabilità sussidiaria della persona giuridica al pagamento di multa/ammenda per insolvibilità del condannato; la Corte ha ritenuto che la norma non si possa estendere per interpretazione estensiva agli enti non espressamente esclusi (consorzi), e che l'interesse dell'ente ad evitare tale esposizione debitoria possa giustificare il pagamento dell'oblazione
Stabilisce la responsabilità civile dell'ente per i fatti illeciti dei dipendenti quando esista un rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni svolte; la Corte ha usato questo profilo per riconoscere un interesse dell'ente ad estinguere rapidamente le pretese sanzionatorie
Norma richiamata in parola per delimitare l'area di punibilità: nella fattispecie non contestata al ricorrente la indebita destinazione ex art. 314-bis, pertanto non applicata
Fattispecie contravvenzionali in materia ambientale contestate all'imputato; la Corte ha osservato che si trattava di reati di modesto valore, e non di violazioni gravi tali da far scattare automaticamente l'obbligo sanzionatorio penale inderogabile previsto dalla direttiva
Direttiva 2008/99/CE (art. 5) sulla tutela penale dell'ambiente
La Corte ha ritenuto che la direttiva stabilisca obiettivi di politica criminale per gli Stati membri ma non vincoli direttamente l'interpretazione delle norme penali interne fino al punto da impedire meccanismi amministrativi gradati (come l'oblazione), e che non sussistano dubbi tali da richiedere rinvio pregiudiziale
art. 357-358 cod. pen. (nozione di pubblica funzione e pubblico servizio)
Usati come parametri per qualificare l'attività del Consorzio: prevale il criterio oggettivo della disciplina pubblicistica dell'attività per definire pubblico servizio, con assenza dei poteri tipici della pubblica funzione
art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (riferimenti ai consorzi e composizione)
Richiamato per sottolineare la natura e la disciplina dei consorzi tra enti locali e la possibilità che vi partecipino anche altri enti pubblici; utile per la qualificazione pubblicistica del Consorzio
art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)
Richiamato dal ricorrente per proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte ha escluso la necessità del rinvio ritenendo la questione non fondata
Massime di principio
- Il peculato per appropriazione o distrazione di denaro pubblico richiede che la destinazione del denaro sia esclusivamente privatistica e definitiva; la presenza di un interesse pubblico concorrente all'utilizzo dei fondi può escludere la configurabilità del reato
- Il pagamento da parte di un ente pubblico di oblazioni per estinguere contravvenzioni commesse da propri esponenti può essere legittimo se motivato da un interesse dell'ente (evitare responsabilità civile sussidiaria o esposizione debitoria più elevata) e se autorizzato da atti amministrativi con garanzie (clausole di esclusione in caso di conflitto di interessi, dolo o colpa grave, e previsione di rivalsa)
- Le norme che limitano o escludono sanzioni a carico degli enti (es. art. 197 c.p.) vanno interpretate restrittivamente; non è ammissibile una estensione in malam partem che operi a danno dell'imputato
- Per qualificare la natura pubblicistica dell'attività di un ente (pubblica funzione o pubblico servizio) è decisivo il criterio oggettivo della disciplinazione pubblicistica dell'attività e la riserva di materie a favore degli enti locali; anche enti con strumenti privatistici possono svolgere servizi pubblici soggetti a regolazione pubblica
- L'esistenza di delibere amministrative che autorizzano spese per oblazioni e prevedono tutele (verifiche, esclusioni, diritto di rivalsa) rafforza la legittimità dell'operazione e giustifica, ai fini penali, l'esistenza di un interesse dell'ente
- Le direttive UE che esprimono obiettivi di criminal policy (es. tutela penale dell'ambiente) non impongono automaticamente una specifica interpretazione restrittiva del diritto penale interno; la possibilità di misure sanzionatorie graduali e di rimedi amministrativi non è esclusa se compatibile con i principi di legalità e proporzionalità
- In casi simili è prudente verificare: a) natura formale e sostanziale dell'ente e dei suoi atti autorizzativi; b) presenza di clausole che escludono l'aiuto in caso di dolo/colpa grave o conflitto di interessi; c) esistenza di rimedi di rivalsa per l'ente; d) la natura della violazione (contravvenzione vs reato grave) per valutare l'incidenza di obblighi sovranazionali
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