Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione del principio della reformatio in peius: in sede di appello la Corte d'appello di Genova ha ritenuto integrata una circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., circostanza che non era stata né contestata dall'accusa in primo grado né valutata nella sentenza di primo grado. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di tale aggravante e a seguito della novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il delitto di furto semplice è procedibile a querela di parte; pertanto, mancando la querela negli atti, l'azione penale non poteva proseguire e andava pronunciata sentenza di non doversi procedere
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza. Ha rilevato che l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non era stata contestata né menzionata nella decisione di primo grado e quindi non poteva essere valorizzata in peius in sede di appello. Considerato inoltre che, in forza della riforma operata dal d.lgs. n. 150/2022, il furto semplice è procedibile a querela di parte e che negli atti non risulta alcuna querela, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.
La circostanza aggravante prevista dalla norma non era stata contestata né valutata in primo grado; la Corte ha ritenuto che non possa essere introdotta in peius in appello quando assente dal dibattimento iniziale
d.lgs. n. 150 del 2022
Per effetto della novella il furto semplice è divenuto procedibile a querela di parte; in assenza di querela l'azione penale non può procedere
principio della reformatio in peius (giurisprudenziale)
E' stato richiamato il divieto di peggiorare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione quando la modifica sfavorevole non derivi da motivi di diritto o fatti nuovi contestati e dibattuti; l'introduzione o la valorizzazione di un'aggravante non contestata in primo grado viola tale principio
Massime di principio
- Un giudice d'appello non può applicare o valorizzare in peius un'aggravante che non sia stata contestata dall'accusa e non sia stata oggetto della decisione di primo grado, perché ciò violerebbe il principio della reformatio in peius
- Se una norma modifica la procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela di parte, l'assenza della querela nell'atto impedisce la prosecuzione dell'azione penale e comporta l'annullamento della sentenza che invece la mantiene
- La difesa deve verificare tempestivamente in sede di impugnazione la presenza di contestazioni e aggravanti dedotte in appello e sollevare il vizio della reformatio in peius quando rilevabile
- Il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando, per effetto della normativa e degli elementi di fatto processuali (es. mancanza di querela), l'azione penale non è più procedibile e non sussistono profili che richiedano un nuovo esame
- È necessario distinguere tra fatti nuovi realmente contestati e valutazioni giuridiche di aggravanti non emerse in primo grado: solo le prime possono, in determinate condizioni, giustificare una diversa valutazione in appello
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19846/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →