Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondati i motivi di doglianza: ha eliminato la recidiva qualificata (per Caricola) e ha accertato la prescrizione del reato in conseguenza del corretto computo dei termini (inclusi i giorni di sospensione per istanza difensiva e per l'emergenza COVID-19). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela rispetto al capo 1) e aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Tarallo ha dedotto (secondo motivo) la erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p. nella determinazione della prescrizione, sostenendo che la stessa fosse già maturata il 29 marzo 2024 perché il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la recidiva contestata. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, calcolando i termini dalla data del fatto (29/09/2011), con un termine di prescrizione decorrente in base alla pena ed aggiungendo 231 giorni di sospensione per istanza difensiva e 64 giorni di sospensione per il periodo di emergenza COVID-19, pervenendo alla prescrizione prima della pronuncia di primo grado (15/11/2024). Quanto a Caricola, il terzo motivo ha denunciato carenza di motivazione sulla recidiva qualificata: la Corte ha rilevato che la recidiva era stata ritenuta senza adeguata motivazione e che, eliminata la recidiva, il reato era prescritto anche per lui (con prescrizione operante il 25/11/2024).
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per il calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha ritenuto corretta l'osservazione del ricorrente circa la maturazione della prescrizione una volta considerate le sospensioni dei termini (per istanza difensiva e per emergenza COVID-19), con conseguente estinzione del reato prima della sentenza di primo grado
sospensione dei termini processuali per istanza difensiva e per emergenza COVID-19
La Corte ha computato ai fini della prescrizione 231 giorni di sospensione per richiesta della difesa e 64 giorni riferiti al periodo di sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19, ritenendo tali sospensioni rilevanti ai fini del decorso prescrizionale
regole sulla recidiva (principi del Codice Penale e della motivazione giudiziaria)
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva qualificata dovesse essere adeguatamente motivata; in mancanza di motivazione sufficiente, la recidiva non può essere valorizzata e ciò può incidere sul computo della pena e sui termini prescrizionali
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le sospensioni legalmente rilevanti (es. istanze difensive, periodi di sospensione straordinaria come l'emergenza COVID-19) e, se correttamente conteggiate, possono determinare l'estinzione del reato prima della decisione di merito
- La qualificazione della recidiva deve essere espressamente e adeguatamente motivata dal giudice: motivazioni carenti comportano l'annullamento della recidiva e possono incidere sul decorso prescrizionale e sull'entità della pena
- Se la prescrizione è accertata, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- Gli avvocati devono verificare e contestare tempestivamente il corretto computo dei termini prescrizionali e segnalare eventuali sospensioni rilevanti (istanze difensive, atti legislativi sospensivi) per tutelare il diritto alla prescrizione
- In impugnazione e in sede di legittimità è possibile ottenere l'annullamento della statuizione di merito quando emergano errori di calcolo della prescrizione o insufficiente motivazione sull'aggravante della recidiva
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