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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza per territorio sorto nella fase delle indagini preliminari relativo ai reati indicati ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22) e 23) ascritti a Giovanni Bruno, Giuseppe Macor, Giuseppe Vitale e Raffaele Guida. Il Tribunale di Verbania aveva inizialmente applicato misure cautelari e poi dichiarato incompetente per una parte dei reati, trasmettendo gli atti al PM presso il Tribunale di Alessandria. Il GIP di Alessandria, investito della nuova richiesta cautelare, ha nuovamente disposto le medesime misure e contemporaneamente ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del GIP di Verbania. La questione giuridica è se in tale situazione sussista conflitto negativo e quale sia la portata e la validità della misura cautelare rinnovata dal secondo giudice, nonché quale disciplina (in particolare l'art. 27 c.p.p.) sia applicabile.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito che non sussiste conflitto negativo di competenza quando il secondo giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto gli atti in seguito alla declaratoria di incompetenza di altro giudice che aveva adottato una misura cautelare provvisoria, provveda comunque a disporre la misura cautelare entro il termine di cui all'art. 27 c.p.p. e contemporaneamente sollevi il conflitto. In tale ipotesi il compimento dell'atto equivale ad esercizio di cognizione sul singolo atto e fa venir meno la condizione di stasi processuale richiesta dall'art. 28 c.p.p.; la misura cautelare rinnovata dal secondo giudice è pertanto valida ed efficace. Applicando questo principio al caso concreto, il conflitto sollevato dal GIP di Alessandria è stato ritenuto insussistente e gli atti sono stati restituiti al medesimo GIP (ossia Alessandria mantiene la disponibilità del procedimento relativo a quelle posizioni).

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    fissa il termine per la rinnovazione della misura cautelare: se il secondo giudice provvede tempestivamente entro il termine, la misura rinnovata è efficace; la pronuncia delle Sezioni Unite conferma che il rispetto di questo termine rende valida la misura disposta dal giudice ad quem

  • art. 28 cod. proc. pen.

    definisce il conflitto di competenza (contrapposte decisioni che determinino stasi processuale). Le Sezioni Unite precisano che se il secondo giudice compie l'atto richiesto (es. rinnovo della misura) viene meno il requisito della stasi e quindi non sussiste conflitto negativo

  • art. 22 cod. proc. pen.

    disciplinando la declaratoria di incompetenza in sede di indagini preliminari e la restituzione degli atti al PM, conferma la natura limitata e incidentale della cognizione del GIP nella fase cautelare; l'ordinanza di declinatoria produce effetti limitati al provvedimento richiesto

  • art. 32, comma 3 cod. proc. pen.

    stabilisce che, dopo la risoluzione del conflitto da parte della Cassazione, si applicano le disposizioni sugli artt. 25-27 e che il termine di cui all'art. 27 decorre dalla comunicazione della sentenza della Cassazione; la Sezione evidenzia che questa norma armonizza l'efficacia provvisoria della misura cautelare adottata dal giudice incompetente

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    attribuisce anche al giudice per le indagini preliminari, in caso di urgenza, il potere di applicare misure cautelari pur riconoscendo l'eventuale incompetenza, con effetto provvisorio; la sentenza richiama tale norma come base per l'efficacia temporanea della prima ordinanza

  • art. 29 cod. proc. pen.

    prevede la cessazione del conflitto quando uno dei giudici dichiari la propria competenza (o incompetenza nel conflitto positivo). Le Sezioni Unite interpretano che l'adozione dell'atto richiesto può equivalere, di fatto, a una cessazione del conflitto

  • art. 30 cod. proc. pen.

    regola la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e la trattenuta degli originali: la Corte precisa che il giudice che solleva il conflitto trattiene gli atti e, in caso di necessità urgente, è il giudice con la disponibilità degli atti a dover adottare provvedimenti per tutelare la libertà personale

  • art. 12 e art. 16 cod. proc. pen.

    richiamati nel quadro di determinazione della competenza per territorio e per la connessione; usati nel giudizio di primo grado per individuare i tribunali territorialmente competenti in relazione alla gravità economica e alla connessione degli illeciti

Massime di principio

  • Se il secondo GIP, indicato come competente dal primo, provvede a rinnovare tempestivamente la misura cautelare nei termini di legge e contemporaneamente solleva il conflitto, tale comportamento esclude la sussistenza del conflitto negativo: la misura resta valida ed efficace
  • Il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 richiede contrapposte decisioni che provochino una stasi del procedimento; se invece l'atto richiesto è già stato compiuto, la condizione di stasi viene meno
  • Nella fase delle indagini preliminari la cognizione del GIP è limitata all'atto richiesto: esaurito l'atto, il giudice ha esercitato la sua funzione incidentale e non può contemporaneamente dichiararsi incompetente in modo da creare conflitto
  • Quando il primo giudice indica come competente un terzo ufficio (diverso dal secondo adito), non si configura automaticamente un conflitto negativo tra i primi due: occorre la contrapposizione di pronunce sul medesimo fatto e sulla stessa persona
  • Nelle more della decisione della Corte di cassazione, il giudice che trattiene gli atti per aver sollevato il conflitto ha l'onere e la possibilità di intervenire per questioni urgenti (revoca/modifica della misura) al fine di tutelare la libertà personale
  • Per evitare incertezze procedurali le parti e il PM dovrebbero, quando possibile, sollecitare che il giudice chiamato a decidere scelga alternativamente tra rinnovare la misura nei termini di legge oppure limitarsi a proporre il conflitto, evitando la soluzione ibrida che genera controversie giuridiche

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