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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pasquale Diana impugnava la sentenza di appello denunciando: 1) l'utilizzabilità e la spontaneità delle dichiarazioni rese dai fratelli Carlo e Leopoldo Diana nel corso dell'immediato ritrovamento delle armi; 2) la valutazione e l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Vitolo, Schiavone, D'Alessandro); 3) la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato a suo carico (contestando la detenzione e la disponibilità delle armi); 4) il mancato riconoscimento dello stato di necessità (timore per il cugino/Del Vecchio); 5) la non configurabilità dell'aggravante per agevolazione mafiosa. Carlo Del Vecchio impugnava esclusivamente la mancata declaratoria della continuazione tra i reati attribuitigli e precedenti condanne per il reato associativo (art. 416-bis), sostenendo che la detenzione dell'arsenale fosse parte della programmazione criminale già dalla sua partecipazione al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pasquale Diana in tutti i motivi: ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei fratelli (anche nel rito abbreviato), ha confermato l'attendibilità e il riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto provata la consapevolezza e la partecipazione di Pasquale all'occultamento e custodia delle armi e ha escluso lo stato di necessità; ha altresì confermato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei suoi confronti. Quanto a Carlo Del Vecchio, la Cassazione ha accolto il suo ricorso relativo alla mancata valutazione della continuazione: ha annullato la sentenza impugnata soltanto in relazione alla questione della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli per i quali egli era già stato condannato (art. 416-bis), e ha rimesso gli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame limitato a tale punto, con piena libertà di giudizio. In primo/secondo grado erano state comminate le pena di 4 anni e €11.000 di multa a carico di Pasquale Diana (con sanzioni accessorie) e di 8 anni e €20.000 a carico di Carlo Del Vecchio; la Cassazione ha lasciato ferme le condanne salvo la revisione richiesta sul tema della continuazione per Del Vecchio.

Norme richiamate

  • art. 1, 2, 7 legge n. 895/1967

    Norme richiamate in relazione alla disciplina delle armi e delle munizioni, utilizzate nel quadro della qualificazione dei reati di detenzione illecita.

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Richiamata in relazione alla normativa sulle armi, come fondamento delle accuse di detenzione di armi e munizioni.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevante per l'aggravante per agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando il detenimento delle armi è risultante idoneo ad agevolare il clan; inoltre la questione della continuazione tra reato associativo e reati-fine è stata ritenuta materia di approfondimento per la Corte di appello in relazione a Del Vecchio.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti; la Corte ha analizzato se i fratelli Diana fossero da considerare tali e ha ritenuto le loro dichiarazioni utilizzabili nel rito abbreviato (anche contra alios).

  • art. 199, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato circa il diritto di non rendere dichiarazioni. La Corte ha qualificato la sua omissione come nullità relativa non impeditiva automaticam. dell'utilizzabilità nel rito abbreviato.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Rilevante in tema di termini per dedurre nullità relative; la Cassazione ha richiamato la differenza tra inutilizzabilità assoluta e nullità relativa deducibile nei termini previsti.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, identità di finalità); la Corte ha indicato i criteri giurisprudenziali necessari ma ha ritenuto che la valutazione puntuale dovesse essere svolta nuovamente per Del Vecchio.

  • art. 54 cod. pen.

    Norma sullo stato di necessità: la Corte ha ribadito l'onere di allegazione da parte dell'imputato degli elementi della scriminante e ha ritenuto mancante la prova del timore minaccioso e dell'impossibilità di sottrarsi per Pasquale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito e l'esame dei vizi tassativi.

Massime di principio

  • Dichiarazioni rese nell'immediatezza del ritrovamento di oggetti incriminanti possono essere utilizzate nel rito abbreviato se verbalizzate e sottoscritte; la loro spontaneità e riscontrabilità devono essere valutate dal giudice di merito.
  • L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 199, comma 2, costituisce nullità relativa: non sempre conduce all'inutilizzabilità automatica delle dichiarazioni, specie nel rito abbreviato, se non dedotta nei termini idonei.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate sulla base di autonomia, precisione, completezza e riscontri concreti; la loro convergenza con altre fonti probatorie rafforza l'attendibilità.
  • Per integrare il concorso nella detenzione di armi non è necessaria la materiale e continua disponibilità fisica: la consapevolezza, l'autorizzazione all'occultamento, la partecipazione all'operazione o il comportamento che prolunga la custodia possono costituire contributo colposo o doloso idoneo a integrare responsabilità concorrente.
  • Lo stato di necessità richiede allegazioni precise circa la minaccia, la sua gravità e l'impossibilità di sottrarsi; semplici timori o legami di parentela non bastano a fondare la scriminante.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine presuppone prova che le condotte-fine siano state programmate, almeno nelle linee generali, sin dall'ingresso nel sodalizio; in presenza di precedenti sentenze che affermano rapporti affini è necessario un confronto motivato e puntuale da parte del giudice.

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