Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato depositato mediante posta elettronica certificata (PEC) presso la cancelleria del Tribunale di Novara. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione invocando, tra l'altro, l'art. 175 bis cod. proc. pen. (sospensione del processo telematico per malfunzionamento), la disciplina novellata sull'obbligo di deposito telematico (art. 582 c.p.p.), e la disparità di trattamento generata da decreti presidenziali di altri uffici giudiziari che avevano autorizzato depositi non telematici; denunciava altresì violazione del diritto di difesa e del giusto processo richiamando giurisprudenza CEDU sulla fase di transizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato che l'appello depositato il 26 giugno 2025 mediante PEC era in violazione dell'art. 582, comma 1, c.p.p., secondo il quale, dal 1° gennaio 2025, l'appello deve essere presentato mediante deposito nelle modalità telematiche previste. È richiamata la disciplina dell'art. 87-bis D. Lgs. n.150/2022 secondo cui il deposito telematico si considera tempestivo se il sistema informatico accetta l'atto entro le 24 del giorno di scadenza e, ai sensi del comma 7, lett. a), l'atto non sottoscritto digitalmente è inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che i provvedimenti di sospensione del deposito telematico adottati da altri uffici non erano efficaci per il Tribunale di Novara e non giustificavano la deroga; non essendovi segnalazione di malfunzionamento del PDP del Tribunale di Novara, non è stata concessa la restituzione in termine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D. Lgs. n.150/2022, art. 87-bis
"Il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine..."; richiamato anche il "comma 7, lett. a)" in relazione all'assenza di sottoscrizione digitale
La Corte ha interpretato l'art. 87-bis nel senso che la tempestività del deposito dipende dall'accettazione informatica entro le 24 del giorno di scadenza; inoltre il comma 7, lett. a) rende inammissibile l'atto non sottoscritto digitalmente.
Codice di procedura penale, art. 582, comma 1
"a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più consentito il deposito dell'appello mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata"
A decorrere dal 1/1/2025 l'appello deve essere depositato con le modalità telematiche previste; il deposito via PEC non è più ammesso come forma sostitutiva.
Codice di procedura penale, art. 175-bis (comma 4)
"ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4"
L'art. 175-bis (comma 4) consente ai presidenti degli uffici giudiziari di disporre la sospensione, totale o parziale, della disciplina del processo telematico per malfunzionamento, ma la deroga opera solo per l'ufficio che ha adottato il provvedimento e non automaticamente per altri uffici.
Codice di procedura penale, art. 111-bis
"mediante deposito, con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"
L'art. 111-bis definisce le modalità di deposito telematico davanti alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; l'impugnazione deve seguire tali modalità per essere valida.
D.M. 206/2025
"reso obbligatorio, con D.M. 206/2025, a far data dal 10 gennaio 2025"
Il decreto ministeriale ha reso obbligatorio il deposito telematico di atti/documenti nel processo penale a partire dal 10/1/2025, rafforzando l'obbligo di utilizzo del sistema telematico.
Codice di procedura penale, art. 172, comma 4
Riferimento al principio secondo cui, in caso di riserva di motivazione, i termini decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista per il deposito della sentenza; la Corte conferma che tale principio non è derogato dall'art. 585.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 2, lett. c
Norma che disciplina il termine per la proposizione del gravame con riserva di motivazione; la Corte ribadisce che il termine per l'impugnazione decorre secondo le regole ordinarie richiamate.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamate dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte non ha ritenuto che tali principi fossero violati alla luce della corretta applicazione delle norme processuali telematiche.
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2025 l'appello deve essere depositato con le modalità telematiche previste dalla legge: la pec non sostituisce il deposito telematico salvo che il sistema dell'ufficio competente non abbia validamente dichiarato la sospensione per quel medesimo ufficio.
- La tempestività del deposito telematico si verifica con l'accettazione informatica dell'atto entro le ore 24 del giorno di scadenza; è quindi cruciale verificare la ricevuta di accettazione del sistema dell'ufficio destinatario.
- La deroga per malfunzionamento (art. 175-bis) è territoriale e riferita all'ufficio che ha emanato il provvedimento di sospensione: provvedimenti adottati da altri tribunali o corti non producono effetti automatici sul Tribunale di riferimento.
- Per ottenere la restituzione in termine o la deroga per malfunzionamento occorre documentare il malfunzionamento del PDP dell'ufficio competente e la relativa comunicazione/resoluzione da parte dell'ufficio; semplici disservizi non notificati non bastano.
- L'atto di impugnazione deve essere sottoscritto digitalmente; la mancanza della firma digitale conforma alla normativa rende l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 87-bis (comma 7, lett. a).
- In fase di transizione tecnologica le eccezioni basate su disparità di trattamento o riferimenti a situazioni in altri uffici devono essere provate rispetto all'ufficio specifico competente; la Corte non estenderà automaticamente provvedimenti di altri uffici.
- Se si prevede un problema tecnico, è consigliabile ottenerne formale attestazione dall'ufficio giudiziario competente e, se possibile, depositare l'atto secondo le modalità straordinarie espressamente autorizzate da quel medesimo ufficio.
Testo integrale
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