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Parere

Parere n. 764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Maria Roberta Meloni contro il Comune di Olbia e la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7;

Giustizia amministrativa201204976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Olbia, località Cugnana, ha impugnato direttamente il Piano Paesaggistico Regionale dopo avere appreso informalmente dal Comune che la concessione edilizia richiesta per la costruzione di una casa colonica non sarebbe stata rilasciata perché incompatibile con il piano. Sono stati dedotti: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; incompetenza della Giunta regionale ad approvare un atto di natura prevalentemente regolamentare; violazione delle norme sulla partecipazione e degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 41 e 42 Cost.; illegittima partecipazione al procedimento del Comitato scientifico e dei gruppi istruttori; violazione dell’art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 per mancato coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la sussistenza dell’interesse attuale e concreto all’impugnazione diretta del piano, in assenza di un provvedimento comunale espresso di diniego del titolo edilizio fondato su una specifica disposizione immediatamente lesiva del piano.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di interesse, qualificandola come carenza originaria dell’interesse attuale e concreto all’azione. La ricorrente aveva impugnato il Piano Paesaggistico Regionale sulla base di una comunicazione meramente informale del Comune e della possibilità che la concessione edilizia fosse negata, senza che fosse stato adottato un diniego espresso né individuata una disposizione del piano immediatamente precettiva e direttamente lesiva. L’interesse azionato era quindi collegato a un danno soltanto possibile e ipotetico. Il Collegio ha chiarito che, nel ricorso straordinario come nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione e deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale. Gli atti generali, quale il Piano Paesaggistico Regionale, sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive; negli altri casi l’interesse sorge con l’adozione dell’atto applicativo. La ricorrente potrà eventualmente contestare il piano impugnando un futuro diniego espresso della concessione edilizia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Interesse a ricorrere

L’interesse all’impugnazione deve essere attuale, concreto, personale e sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Non è sufficiente la mera possibilità che l’amministrazione adotti in futuro un provvedimento lesivo.

Impugnazione diretta del Piano Paesaggistico Regionale

Un atto generale è direttamente impugnabile soltanto se contiene disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive. In assenza di tale lesività, l’interesse a ricorrere si radica soltanto con l’adozione dell’atto applicativo.

Mancanza di un diniego edilizio espresso

La comunicazione informale del Comune circa la possibile incompatibilità della casa colonica con il Piano Paesaggistico Regionale non costituisce un atto lesivo idoneo a fondare l’impugnazione diretta del piano.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere attuale, concreto e personale; tale requisito opera anche nel processo amministrativo e nel ricorso straordinario.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo dell’art. 100 c.p.c. in materia di condizioni dell’azione.

  • artt. 135 e 143 d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione al contenuto e al procedimento di formazione della pianificazione paesaggistica, ma il Collegio non esamina nel merito le relative censure per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 145, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il mancato coordinamento del piano paesaggistico con gli strumenti di pianificazione territoriale; la censura non viene esaminata nel merito.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere della Sezione definisce la controversia sostanziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interesse a ricorrere deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale e deve permanere fino alla decisione; la mera prospettazione di un pregiudizio eventuale non integra una condizione dell’azione.
  • Gli atti generali dell’amministrazione sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano prescrizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari; in mancanza, l’interesse all’impugnazione sorge con l’adozione del successivo atto applicativo.
  • Una comunicazione informale dell’amministrazione circa la possibile adozione futura di un diniego non equivale a un provvedimento lesivo e non consente, da sola, l’impugnazione diretta dell’atto generale presupposto.
  • Quando un piano paesaggistico viene contestato in funzione della tutela della capacità edificatoria, l’interesse all’impugnazione non è attuale se non è stato adottato un diniego edilizio espresso fondato su una specifica disposizione immediatamente precettiva del piano.

Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria di un terreno sito nel Comune di Olbia, località Cugnana, contro la delibera della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché contro gli atti connessi di adozione e pubblicazione del piano.

Premesse e vicenda concreta

La ricorrente aveva presentato nel 2003 un’istanza per ottenere la concessione edilizia necessaria alla realizzazione di una casa colonica e di opere di miglioramento fondiario. Il Comune aveva autorizzato soltanto le opere di miglioramento fondiario e, secondo quanto riferito dalla ricorrente, aveva comunicato informalmente che la costruzione della casa colonica non poteva essere assentita perché incompatibile con il Piano Paesaggistico Regionale.

Su questa base, la ricorrente ha impugnato direttamente il piano, ritenendo che esso potesse determinare la perdita della capacità edificatoria del lotto.

Motivi dedotti

La ricorrente ha contestato il piano sotto diversi profili:

  • eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;
  • incompetenza della Giunta regionale ad approvare un atto ritenuto di natura prevalentemente regolamentare;
  • violazione delle norme sulla partecipazione e degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004;
  • violazione degli artt. 41 e 42 Cost., in relazione alla limitazione dell’edificazione in zona agricola, alla compressione della proprietà e all’azzeramento di volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali;
  • illegittima partecipazione al procedimento del Comitato scientifico e dei gruppi istruttori degli Uffici del Piano;
  • violazione dell’art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 per mancato coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale.

Sviluppo del procedimento consultivo

La Sezione ha adottato più pareri interlocutori, chiedendo verifiche sulla permanenza dell’interesse della ricorrente e acquisizioni istruttorie in relazione all’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Sono stati inoltre richiamati i successivi interventi normativi e le sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022, riguardanti disposizioni della legge regionale Sardegna n. 21 del 2020 in materia di pianificazione paesaggistica. La Regione Sardegna ha infine trasmesso una relazione nel 2025, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e controdeducendo nel merito.

Interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la condizione dell’interesse a ricorrere. Ha ricordato che, nel ricorso straordinario come nel processo amministrativo, l’interesse deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione.

Esso deve consistere in un vantaggio pratico e concreto derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione. Il processo amministrativo non è volto al ripristino astratto della legalità, ma alla tutela di una posizione soggettiva direttamente, concretamente e attualmente lesa da un provvedimento amministrativo.

Nel caso concreto, l’interesse della ricorrente era fondato soltanto sulla possibilità che il Comune negasse in futuro la concessione edilizia. Non risultava adottato alcun diniego espresso, né era stata individuata una specifica disposizione del piano immediatamente precettiva e direttamente impeditiva del rilascio del titolo.

Impugnazione degli atti generali

La Sezione ha riaffermato il principio secondo cui gli atti generali dell’amministrazione, come il Piano Paesaggistico Regionale, sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari.

Quando la lesione non è immediata, l’interesse a ricorrere sorge soltanto con l’adozione dell’atto applicativo. Nel caso esaminato, la comunicazione informale del Comune non poteva essere equiparata a un provvedimento lesivo. L’eventuale diniego della concessione edilizia avrebbe potuto essere impugnato autonomamente, contestando in quella sede anche l’illegittimità del piano presupposto.

Conclusione

Poiché l’interesse all’annullamento del Piano Paesaggistico Regionale mancava sin dall’origine in quanto non attuale e concreto, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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