Cassazione Civile, Ordinanza n. 24305/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società, risultata aggiudicataria di un appalto per la fornitura e il monitoraggio di un sistema destinato al processo di congelamento di sacche di sangue per 60 mesi, aveva chiesto il risarcimento dei danni all’ente appaltante dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. I danni allegati riguardavano il costo del materiale consegnato in esecuzione dell’ordine del 25.1.2017 e poi restituito avariato, oltre al lucro cessante, fondando la pretesa sulla lesione dell’affidamento nella legittimità della procedura di aggiudicazione. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d’appello, invece, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sia ritenendo già concluso il contratto di fornitura, sia, in via alternativa, qualificando la domanda come azione risarcitoria da lesione dell’affidamento successiva all’aggiudicazione e precedente alla stipula. La fondazione ha impugnato la decisione con tre motivi: violazione degli artt. 32 e 36 d.lgs. 50/2016 e omesso esame di fatti decisivi, per contestare l’avvenuta conclusione del contratto; violazione dell’art. 133 c.p.a., per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sull’affidamento dell’appalto; violazione dell’art. 7, comma 4, c.p.a., per negare la sussistenza di un affidamento incolpevole, assumendo che la società fosse consapevole della revoca dell’aggiudicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi diretti contro la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, ribadendo che la domanda risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo poi annullato in autotutela attiene alla violazione delle regole di correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato e integra una posizione di diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre osservato che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale e non la sola prospettazione formale: nel caso concreto l’attrice non aveva impugnato la revoca dell’aggiudicazione né chiesto l’accertamento della sua illegittimità, ma solo il ristoro del pregiudizio economico da affidamento ingenerato dall’aggiudicazione poi revocata. Una volta respinte le censure contro una delle rationes decidendi autonome della sentenza d’appello, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la procedura di affidamento non si era perfezionata secondo le regole del codice dei contratti pubblici; la Corte non accoglie la censura perché comunque irrilevante rispetto alla ratio sulla giurisdizione da lesione dell’affidamento.
art. 36 d.lgs. 50/2016
Invocato per contestare la conclusione del contratto e la regolarità della procedura; la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e)
Richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte precisa invece che, quando si chiede il risarcimento per lesione dell’affidamento e non l’annullamento del provvedimento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Invocato dalla ricorrente per negare la giurisdizione ordinaria e contestare l’affidamento incolpevole; la Corte ribadisce che il petitum sostanziale riguarda la tutela del diritto soggettivo al risarcimento da affidamento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato come base normativa delle regole di correttezza cui deve essere informato il procedimento amministrativo; tali regole sono distinte da quelle di legittimità amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione delle regole sulla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per lamentare omesso esame di fatti e documenti decisivi; la Corte non ravvisa vizi idonei a scalfire la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di riparto di giurisdizione, la domanda risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell’affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo della pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non si contesta direttamente l’esercizio del potere autoritativo, ma la violazione delle regole di correttezza nei rapporti con il privato.
- Ai fini della giurisdizione conta il petitum sostanziale, da individuarsi sulla base della causa petendi e dei fatti allegati, e non la mera qualificazione formale data dalle parti alla domanda.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata o infondata censura di una sola di esse comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze rivolte alle altre rationes.
- La lesione dell’affidamento del privato, quando è configurata come violazione di regole di correttezza distinte dalla legittimità amministrativa, integra una posizione di diritto soggettivo e non una posizione di interesse legittimo.
- Nel giudizio sulla giurisdizione, non è decisivo che il provvedimento amministrativo presupposto sia illegittimo o revocato: ciò che rileva è se la domanda abbia per oggetto il sindacato sull’atto o il ristoro del danno da affidamento ingenerato dall’atto stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →