Cassazione Civile, Ordinanza n. 11614/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento TARI 2017 relativo a un edificio industriale. La società contribuente contestava la tassazione delle superfici di lavorazione e deposito, sostenendo che i rifiuti prodotti dalla lavorazione dell’acciaio fossero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e smaltiti in proprio. In primo grado il ricorso fu respinto per difetto di prova sulla natura speciale dei rifiuti e per mancata impugnazione del regolamento comunale. In appello la decisione fu parzialmente riformata: la CTR ritenne illegittimo in parte il regolamento comunale per genericità dei criteri quantitativi, ne dispose la disapplicazione in parte qua e limitò la tassazione ai soli limiti quantitativi e ai materiali contemplati, escludendo alcuni imballaggi terziari. La società ricorse per cassazione con cinque motivi, lamentando soprattutto l’erronea applicazione della normativa previgente sui rifiuti, la mancata applicazione della disciplina del d.lgs. 152/2006 e della legge TARI, e la ritenuta assimilabilità dei rifiuti ferrosi e degli imballaggi. Il Comune propose ricorso incidentale con quattro censure, deducendo che la CTR aveva deciso su questioni nuove non dedotte in primo grado, in violazione del divieto di nova nel processo tributario e con ultrapetizione, avendo disapplicato il regolamento e escluso gli imballaggi terziari su motivi introdotti solo in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale del Comune, ritenendo che la CTR avesse pronunciato su questioni nuove introdotte solo in appello, in violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sia quanto alla disapplicazione parziale del regolamento comunale sia quanto all’esclusione degli imballaggi terziari. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo incidentale e ha rigettato integralmente il ricorso principale della società contribuente, reputando infondate o inammissibili le sue censure, alcune perché generiche, altre perché novità della questione in cassazione, altre ancora perché assorbite dall’accoglimento dell’incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge e dei vizi processuali denunciati nei ricorsi
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal Comune a sostegno della doglianza sulla disapplicazione di atti amministrativi illegittimi nel processo tributario
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
impedisce la proposizione in appello di eccezioni e questioni nuove; la CTR lo ha violato pronunciando su motivi introdotti per la prima volta in secondo grado
richiamato per il vizio di ultrapetizione, ravvisato nella decisione su questioni non devolute
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
indicato come fonte generale del potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi
art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato come disciplina dei rifiuti speciali e del potere regolamentare comunale in materia di assimilazione
art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013
evocato in relazione alla TARI e all’esclusione/riduzione della tassazione per superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati
art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato per la qualificazione dei rifiuti da lavorazioni industriali come rifiuti speciali
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006
indicato come norma che attribuisce allo Stato il compito di determinare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
art. 221, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dalla ricorrente tra le norme che avrebbero escluso la soluzione adottata dalla CTR
art. 264, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2006
invocato dalla società per sostenere l’abrogazione del d.lgs. n. 22 del 1997
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato come disciplina pregressa applicabile per l’esenzione o riduzione delle superfici tassabili in presenza di rifiuti speciali non assimilati
art. 188, comma 1-bis, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dalla società ma ritenuto questione nuova perché non dedotta nel merito
art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152 del 2006
invocato nella censura sulla corretta gestione e assimilazione dei rifiuti
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999
richiamato per contestare il requisito quantitativo di assimilabilità
allegato 1, tab. A, d.P.R. n. 158 del 1999
utilizzato per il parametro quantitativo KD richiamato nella disciplina comunale
delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984
richiamata come fonte interpretativa sui rifiuti assimilabili agli urbani, ma ritenuta non tassativa nelle indicazioni sui materiali
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo illegittimo presupposto dell’imposizione, ma solo entro il perimetro delle questioni effettivamente devolute con i motivi di impugnazione contro l’atto fiscale.
- È preclusa in appello la deduzione di nuove questioni o nuovi profili di illegittimità dell’atto presupposto che mutino la causa petendi del ricorso originario; la decisione resa su tali questioni integra violazione del divieto di nova e ultrapetizione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure fondate su questioni non trattate nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e il ricorrente indichi specificamente dove esse siano state dedotte.
- La disciplina sulla tassazione dei rifiuti speciali e sulla loro eventuale assimilazione agli urbani va letta in coerenza sistematica con la normativa previgente e con quella successiva sulla TARI, poiché i principi di pubblico interesse del servizio, copertura integrale dei costi e responsabilizzazione dei produttori conservano rilievo interpretativo.
- Le disposizioni o i regolamenti che individuano rifiuti assimilabili agli urbani devono essere interpretati secondo il testo e la ratio, ma non può attribuirsi loro un contenuto tassativo quando il legislatore o la fonte secondaria usano formule esemplificative o non esclusive.
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