Cassazione Civile, Ordinanza n. 26263/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un questionario inviato a un contribuente sulla propria capacità contributiva per gli anni d'imposta 2004 e 2005 e sugli investimenti/disinvestimenti patrimoniali dal 2004 al 2008. Dagli accertamenti emergevano quattro cessioni di cubatura a favore di privati, con attribuzione ai fondi dominanti di maggiore volumetria edificatoria e contestuale utilizzo dei terreni del contribuente come fondi serventi. L'Ufficio riteneva che tali operazioni integrassero una cessione immobiliare generatrice di plusvalenza tassabile ex art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986 e notificava i relativi provvedimenti impositivi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per tardività con ordinanza n. 18962/2019; quindi proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 391-bis c.p.c., deducendo errore percettivo della Corte che avrebbe confuso una notifica telematica del 7 maggio 2018 al difensore con una successiva notifica postale dell'8 maggio 2018 alla parte personalmente. Accolta la revocazione, la Corte ha esaminato il ricorso originario, articolato in un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l), in combinato con l'art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la cessione di cubatura dovesse essere trattata come cessione di terreno edificabile, o comunque come atto produttivo di plusvalenza tassabile. La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, ha riconosciuto la sussistenza dell'errore revocatorio, ha revocato l'ordinanza precedente e ha accolto il ricorso originario, cassando la decisione di merito con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore percettivo nella precedente declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione: dagli atti risultava infatti la notifica telematica al difensore costituito nella sera del 7 maggio 2018, quindi tempestiva. Revocata l'ordinanza n. 18962/2019, la Corte ha poi deciso sul ricorso originario dell'Agenzia, ritenendolo tempestivo e fondato nel merito: la cessione di cubatura è stata qualificata, ai fini fiscali, come negozio a contenuto patrimoniale produttivo di plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986. Conseguentemente, la sentenza della CTR Molise è stata cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi al principio affermato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo se si tratta di errore percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, decisivo e non frutto di valutazioni o interpretazioni.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto si propone con ricorso e deve contenere l'indicazione del motivo di revocazione e l'esposizione dei fatti rilevanti, senza necessità di riproporre integralmente i motivi del ricorso originario.
Il ricorso per revocazione deve indicare specificamente il motivo di revocazione.
Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti di causa rilevanti; nel caso di specie la Corte richiama anche la completezza espositiva del ricorso quanto alle relazioni di notifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso originario è stato scrutinato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986
I proventi derivanti dalla cessione di cubatura, quale negozio a contenuto patrimoniale, concorrono a formare il reddito imponibile come plusvalenze tassabili.
È richiamato come norma di calcolo della plusvalenza imponibile derivante dalla cessione onerosa.
art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986
È richiamato nel motivo di ricorso per la qualificazione fiscale dell'operazione, in combinazione con l'art. 67.
La cessione di cubatura è considerata trascrivibile come trasferimento di diritto edificatorio a contenuto patrimoniale.
art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Il negozio è assoggettabile a imposta di registro proporzionale.
art. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. 347/1990
Per gli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
art. 10, comma 2, d.lgs. 347/1990
Conferma il regime fiscale fisso per ipotecaria e catastale nei casi indicati.
Massime di principio
- In sede di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l'errore di fatto è rilevante solo se consiste in una falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti interni del giudizio, senza necessità di indagini interpretative o valutative, ed è decisivo rispetto alla pronuncia impugnata.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non richiede la riproposizione integrale dei motivi del ricorso originario per cassazione, ma soltanto l'indicazione del motivo revocatorio e dei fatti di causa rilevanti.
- La cessione di cubatura, tra privati, va qualificata ai fini fiscali come negozio a contenuto patrimoniale avente autonoma rilevanza, idoneo a generare plusvalenza imponibile quando produce un corrispettivo oneroso.
- Ai fini dell'imposta sul reddito, i proventi derivanti dalla cessione onerosa della facoltà edificatoria concorrono a formare il reddito imponibile secondo gli artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986.
- La qualificazione civilistica della cessione di cubatura come atto trascrivibile e fiscalmente rilevante impone di escludere che essa possa essere ricondotta, in via meramente analogica, a figure diverse non corrispondenti al contenuto economico dell'operazione.
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