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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26637/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia trae origine da una convenzione di accollo relativa al debito per il rimborso di un mutuo contratto da una società e garantito da fideiussione. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'accollo fosse intervenuto ed accettato dal creditore, che al momento dell'accollo il mutuo fosse ancora in vita e che, secondo le pattuizioni del mutuo, l'accollo del debito comportasse la liberazione dei fideiussori. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che nell'atto di precetto era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e che ciò smentiva l'affermazione secondo cui il mutuo non si era risolto; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1273, ultimo comma, c.c., deducendo che mancasse una comunicazione alla creditrice della volontà di accollo e contestando l'esistenza stessa dell'accollo, che sarebbe stata desunta indebitamente da presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura ex art. 115 c.p.c. era impropria perché mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; inoltre era priva di autosufficienza, non essendo stato localizzato né riportato il contenuto dell'atto di precetto, ed era comunque non decisiva perché l'accollo e l'adesione del creditore risalivano a epoca anteriore al precetto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la doglianza investiva ancora una volta l'accertamento di fatto sul perfezionamento dell'accollo e sull'adesione del creditore, attività riservata al giudice di merito e non censurabile come violazione di legge. Non essendovi resistenza, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stata invece applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la valutazione comparativa delle prove o la ricostruzione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La ponderazione della forza persuasiva delle prove appartiene al giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 1273, ultimo comma, c.c.

    La censura che contesti l'accertamento dell'esistenza e del perfezionamento dell'accollo, nonché dell'adesione del creditore, attiene al fatto e non alla violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione del giudizio sulla base della proposta del consigliere relatore.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La sanzione processuale è stata ritenuta immediatamente applicabile ai giudizi introdotti prima del 1 gennaio 2023 ma non ancora fissati per la decisione, secondo il regime transitorio del d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Non è stata disposta condanna ex comma 3 per mancanza di resistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    Il regime transitorio consente l'applicazione immediata dell'art. 96, comma 4, c.p.c. ai giudizi pendenti con ricorso notificato entro il 1 gennaio 2023 e non ancora fissati per udienza o adunanza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non può essere usata per censurare il diverso apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
  • La contestazione del perfezionamento di un accollo, dell'adesione del creditore e degli effetti liberatori o meno nei confronti dei garanti attiene al giudizio di fatto e, se proposta come violazione di legge, è inammissibile.
  • Per rispettare l'autosufficienza del ricorso per cassazione, il documento o l'atto su cui la censura si fonda deve essere specificamente localizzato e, per la parte rilevante, riprodotto nel ricorso.
  • La censura deve essere decisiva: è inammissibile se l'eventuale errore denunciato non inciderebbe comunque sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. può trovare applicazione anche nei giudizi pendenti soggetti al regime transitorio del d.lgs. n. 149/2022, secondo le condizioni indicate dalla disciplina intertemporale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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