Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per l'adeguamento tecnico e funzionale di un molo portuale. Dopo la stipula del contratto, durante l'esecuzione dei lavori furono rinvenuti reperti archeologici nell'area di cantiere; per questo i lavori vennero sospesi per un lungo periodo. L'appaltatrice ha chiesto il risarcimento dei danni, assumendo che la sospensione fosse illegittima e derivasse da carenze della stazione appaltante nella predisposizione del progetto e nella preventiva ispezione dei fondali. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1176 c.c. e degli artt. 46 e 47 d.P.R. 554/1999, sostenendo che la Corte d'appello avesse impropriamente trasferito sull'appaltatore un dovere cognitivo eccessivo, esonerando la P.A. dall'obbligo di un progetto completo ed eseguibile; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 5 e 30 del capitolato speciale, censurando l'interpretazione delle clausole contrattuali che avevano posto a suo carico indagini e ispezioni; 3) violazione degli artt. 24 e 25 d.m. 145/2000 e dell'art. 25 l. 109/1994, per avere ritenuto legittima la sospensione nonostante, secondo la ricorrente, i rinvenimenti fossero imprevedibili e imputabili alla mancata ispezione preventiva dell'ente appaltante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi anche parzialmente inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente richiamava il progetto preliminare senza trascriverne le parti rilevanti. Nel merito, ha affermato che l'art. 71, comma 2, d.P.R. 554/1999 impone all'offerente di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali, preso conoscenza dei luoghi e valutato tutte le circostanze influenti sull'esecuzione, con conseguente assunzione di un preciso dovere cognitivo e del relativo rischio. Ha inoltre osservato che le clausole del capitolato speciale avevano espressamente disciplinato il rischio dei rinvenimenti archeologici ponendone a carico dell'appaltatore le conseguenze economiche; pertanto, non vi era una carenza occulta del progetto imputabile alla stazione appaltante. La sospensione dei lavori è stata quindi considerata conforme alla disciplina normativa e contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del parametro di diligenza; la Corte non ravvisa una violazione, valorizzando invece il dovere cognitivo dell'appaltatore in fase di offerta.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 554/1999
Richiamati come norme che impongono alla stazione appaltante un progetto completo ed eseguibile e l'esecuzione delle indagini preliminari, anche archeologiche; la Corte esclude la loro violazione perché il rischio dei rinvenimenti era stato contrattualmente allocato e perché l'appaltatore aveva un obbligo di preventiva verifica.
Richiamato per censurare l'interpretazione del capitolato; la Corte ritiene invece insindacabile in cassazione l'interpretazione delle clausole contrattuali data dal giudice di merito, se non affetta da vizi di legittimità.
art. 30 del capitolato speciale d'appalto
Interpretato nel senso che prevedeva l'obbligo dell'impresa di procedere ad ispezioni durante l'esecuzione dei lavori; inserito nel complessivo assetto contrattuale che poneva a carico dell'appaltatore il rischio dei rinvenimenti.
art. 5 del capitolato speciale d'appalto
Letto come clausola che poneva a carico dell'impresa l'onere economico delle ispezioni subacquee periodiche per la rilevazione di materiali archeologici.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della sospensione; la Corte afferma che, nel caso concreto, la sospensione era legittima perché l'evento era stato contrattualmente previsto e disciplinato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti della sospensione; la Corte ne esclude la violazione per le medesime ragioni.
art. 25 l. n. 109/1994
Richiamato come disciplina della sospensione lavori in presenza di rinvenimenti imprevedibili; la Corte osserva che nella fattispecie il rinvenimento non costituiva una carenza occulta, essendo un rischio espressamente regolato dalle parti.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554/1999
"l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti (...)" debba essere accompagnata "dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali (...) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali (...) nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto"
È norma che impone all'offerente un preciso dovere di verifica e conoscenza delle condizioni dei luoghi e delle circostanze incidenti sull'appalto; essa determina un ampliamento del rischio dell'appaltatore senza trasformare il contratto in aleatorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per affermare l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, con specifico riguardo alla trascrizione dei documenti su cui il motivo si fonda.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato con riferimento al deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto pubblico, il concorrente che presenti l'offerta assume un dovere di preventiva verifica delle condizioni dei luoghi e degli elaborati progettuali; la sua dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze rilevanti non è una clausola di stile, ma una presa di posizione che incide sulla distribuzione del rischio.
- Le eventuali carenze progettuali non determinano responsabilità della stazione appaltante quando il fatto che incide sull'esecuzione era conoscibile con l'ordinaria diligenza dell'appaltatore in fase di gara, salva l'ipotesi di carenze occulte non conoscibili.
- Se il capitolato speciale disciplina espressamente una determinata evenienza sopravvenuta e ne pone le conseguenze economiche a carico dell'appaltatore, tale evento non può essere poi qualificato come carenza occulta del progetto imputabile alla stazione appaltante.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone il contenuto di documenti non trascritti o specificamente riportati è affetta da difetto di autosufficienza.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non può essere sostituita da una diversa lettura del testo contrattuale proposta dalla parte ricorrente.
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