Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva applicato imposta di donazione, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di risoluzione di un trust immobiliare istituito per soddisfare esigenze di un soggetto indicato nell'atto istitutivo. La contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo che la cessazione anticipata del trust e la conseguente retrocessione dei beni al disponente non integrassero un presupposto impositivo autonomo, poiché si trattava di un effetto automatico e fiscalmente neutro, privo di effettivo arricchimento gratuito. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., violazione di norme tributarie e civilistiche, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato che la risoluzione del trust, con efficacia retroattiva, aveva reso impossibile il programma negoziale originario e che la retrocessione dei beni non era imponibile come trasferimento liberale. La contribuente richiamava, in particolare, la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, la normativa sul trust e il principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di trust, l'istituzione del vincolo e il conferimento dei beni sono atti fiscalmente neutri e che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo al momento del trasferimento effettivo e stabile dei beni dal trustee al beneficiario finale. Nel caso di anticipata cessazione del trust per venir meno della finalità programmata, la retrocessione dei beni al disponente è fiscalmente irrilevante, perché non esprime arricchimento gratuito né capacità contributiva. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di norme di diritto
La censura è stata proposta per denunciare l'erronea applicazione della disciplina tributaria al caso concreto.
art. 28, d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non è data un'interpretazione autonoma della disposizione.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286 del 2006
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica al trasferimento effettivo di ricchezza; non alla mera istituzione del trust o alla retrocessione neutra dei beni per cessazione anticipata.
art. 53 Cost.
Il prelievo è legittimo solo se collegato a un effettivo indice di ricchezza; la tassazione non può essere arbitraria o sganciata da un concreto arricchimento.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito; il testo non sviluppa un autonomo significato applicativo della norma.
art. 1, d.lgs. n. 346 del 1990
La liberalità e il concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti sono elementi costitutivi del presupposto impositivo successorio-donativo.
La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.
art. 6, comma 4, L. n. 112/2016
Richiamato come conferma dell'impostazione secondo cui il ritrasferimento dei beni nei trust 'dopo di noi' è tassato in misura fissa; la norma è letta come ricognitiva di un principio ordinamentale.
Massime di principio
- In materia di trust, l'istituzione del vincolo e il conferimento dei beni al trustee sono fiscalmente neutri se non determinano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza.
- L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un effettivo arricchimento gratuito del beneficiario finale; in assenza di trasferimento liberale non vi è capacità contributiva tassabile.
- La cessazione anticipata del trust, quando impedisce la realizzazione del programma negoziale originario, fa venir meno il presupposto dell'imposta se la retrocessione dei beni al disponente è soltanto un effetto automatico e non un trasferimento imponibile.
- La tassazione non può essere ancorata alla sola costituzione formale del vincolo o alla mera proprietà fiduciaria, ma deve correlarsi a un concreto indice di ricchezza.
- Quando la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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