Cassazione Civile, Ordinanza n. 24460/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite originaria riguardava una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di accertamento IRPEF e altro per l'anno d'imposta 1999, divenuto definitivo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'estinzione del processo avesse reso definitivo l'avviso, ma avesse anche fatto venir meno la sospensione dei termini processuali, con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione e annullamento della cartella. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992 e 393 c.p.c. e la violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il termine per la riscossione decorresse dall'estinzione del processo o dall'ordinanza di rinvio non ottemperata. Parallelamente la contribuente impugnava il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, assumendo che la controversia fosse definibile perché non limitata a un mero vizio della cartella, ma attinente anche al merito della pretesa e, in particolare, alla decadenza dell'ente dalla riscossione/iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 la cartella impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa, ha ritenuto che la controversia sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. 602/1973 non integri un vizio proprio della cartella. Ha quindi dichiarato illegittimo il diniego di definizione agevolata e, per effetto dell'adesione alla definizione, ha dichiarato estinto il giudizio. I motivi dell'Agenzia sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata si applica anche alla cartella di pagamento quando la controversia non riguarda solo vizi propri dell'atto, ma anche profili attinenti al merito della pretesa; il diniego è illegittimo se la lite rientra in tale ambito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della denunciata nullità della sentenza nella disciplina del processo tributario e del giudizio di rinvio.
Richiamato dall'Agenzia in relazione agli effetti della mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dall'Agenzia quale norma sui termini della riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La decadenza dall'iscrizione a ruolo, incidendo su un onere dell'Amministrazione e non su un vizio proprio della cartella, rende la lite definibile ai fini della definizione agevolata.
Richiamato in relazione al deposito di memoria nella fase camerale.
Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021
Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella è definibile se impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Ai fini delle definizioni agevolate delle liti tributarie, la cartella di pagamento è definibile non solo quando è contestata per vizi propri, ma anche quando il ricorso investe questioni inerenti al merito della pretesa fiscale sottostante.
- La decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrivere a ruolo o di procedere alla riscossione non coincide con un vizio formale della cartella: si tratta di una questione attinente all'esercizio del potere impositivo/riscossivo e, quindi, idonea a far rientrare la controversia nell'ambito della definizione agevolata.
- Quando il giudice accerta la legittimità dell'adesione del contribuente a una definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto e i motivi di ricorso avversari restano assorbiti.
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