Cassazione Civile, Ordinanza n. 29276/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La società privata, che aveva svolto prestazioni di laboratorio ambulatoriale per gli anni 2010-2013 nell’ambito di rapporti contrattuali con l’ASL, ha chiesto il pagamento integrale di somme trattenute dall’azienda sanitaria a titolo di "sconto tariffario" applicato in via ritenuta illegittima, sostenendo che tale sconto fosse previsto solo per il triennio 2007-2009 e non più operante negli anni successivi. In appello l’ASL ha contestato la decisione di primo grado deducendo, tra l’altro, difetto di giurisdizione, prescrizione, superamento del tetto di spesa e, soprattutto, l’assenza di prova di un valido rapporto di accreditamento e di validi accordi contrattuali idonei a fondare la remunerazione delle prestazioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando più motivi, centrati principalmente su giudicato interno, non contestazione, prova documentale, validità dell’accreditamento provvisorio/transitorio ex lege e necessità o meno di un provvedimento regionale espresso e di contratti anteriori alla prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente rimesso in discussione, in assenza di specifica contestazione e in presenza di giudicato interno, la sussistenza sia dei contratti scritti con l’ASL sia del rapporto di accreditamento, quantomeno nella forma provvisoria/transitoria ex lege per il periodo controverso. Ha inoltre rilevato che il giudice di appello non aveva correttamente gestito il rilievo officioso della nullità e l’istruzione conseguente, poiché, una volta sollevata la questione, avrebbe dovuto consentire alle parti di interloquire anche in termini probatori. I restanti motivi sono stati assorbiti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e di decisione su questioni non devolute.
Richiamato per il principio di non contestazione dei fatti allegati e non specificamente contestati.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa.
Richiamato per la formazione del giudicato interno sui punti non impugnati.
Richiamato per la stabilità del giudicato interno.
Richiamato per l’effetto devolutivo limitato dell’appello e l’acquiescenza parziale.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione perplessa o apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Usato come norma di accesso ai motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
Interpretati nel senso che, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN, servono autorizzazione, accreditamento e specifici accordi contrattuali; la disciplina vale anche per l’accreditamento transitorio/provvisorio.
art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994
Interpretato come fonte del regime transitorio/automatico di accreditamento per le strutture già convenzionate, subordinato all’accettazione del sistema tariffario.
art. 1, commi 237-quater ss. L.R. Campania n. 4 del 2011
Richiamati come disciplina regionale dell’accreditamento provvisorio e della successiva procedura di accreditamento definitivo.
art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla necessità dei presupposti dell’erogazione sanitaria.
art. 32, comma 8, L. n. 449 del 1997
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul rapporto tra tetti di spesa e contratti di budget.
art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992
Interpretato nel senso che l’accreditamento provvisorio è previsto per nuove strutture o ampliamenti di attività, ma il regime transitorio delle strutture già convenzionate è regolato dall’art. 6, comma 6, L. 724/1994.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali.
R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17
Richiamati per il principio della forma scritta a pena di nullità nei contratti con la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e pubblica amministrazione, la remunerazione delle prestazioni a carico del SSN presuppone, in linea generale, autorizzazione, accreditamento e stipulazione di specifici accordi contrattuali in forma scritta.
- Per i contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è requisito essenziale a pena di nullità; non sono sufficienti comportamenti concludenti, né è ammessa convalida o ratifica successiva del contratto nullo.
- Se su un fatto costitutivo della pretesa si è formato giudicato interno, il giudice di appello non può rimetterlo in discussione d’ufficio; resta fermo anche il limite segnato dalla non contestazione dei fatti non specificamente avversati.
- Nel regime transitorio delle strutture già convenzionate con il SSN, l’accreditamento può operare ex lege, ma resta comunque necessario l’inserimento nel sistema tramite il necessario assetto normativo e contrattuale previsto dalla disciplina di settore.
- Qualora il giudice sollevi d’ufficio una questione di nullità o di carenza del titolo, deve garantire il contraddittorio effettivo e consentire alle parti di svolgere anche le attività probatorie conseguenti, non limitandosi a una mera interlocuzione assertiva.
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