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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06564/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre docenti di religione cattolica della scuola pubblica avevano ottenuto nei gradi di merito l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Il Ministero dell'Istruzione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, nonché dell'art. 1 della L. 186/2003. In sintesi, la pubblica amministrazione sosteneva che i contratti dedotti in giudizio non potessero essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica riservata al ruolo senza che le lavoratrici avessero allegato e provato tale circostanza; di conseguenza, a suo dire, sarebbe stato onere delle docenti dimostrare che la vacanza d'organico era riferibile a tale quota e che vi era stata violazione delle regole speciali di reclutamento, nonché il danno da mancata stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento già espresso in precedenti decisioni, anche alla luce della sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. La Corte ha ribadito che, nel regime speciale della L. 186/2003 per i docenti di religione cattolica della scuola pubblica, costituisce abuso l'utilizzazione reiterata dei contratti a termine per più di tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale, ovvero l'utilizzazione discontinua che comunque determini una durata complessiva superiore alle tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo il maggior danno se provato, mentre non è configurabile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha inoltre precisato che, se il Ministero contesta la legittimità di specifiche causali infrannuali o sostitutive, grava su di esso l'onere di provarne la legittimità; nel caso concreto, essendo pacifico il protrarsi della reiterazione oltre il triennio senza concorsi, non vi era violazione né dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c., né dell'art. 1 L. 186/2003. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione dell'onere della prova, perché nel caso era già accertata la reiterazione dei contratti oltre il triennio e l'eventuale legittimità di singole causali infrannuali doveva essere provata dall'amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta: il principio di valutazione delle prove attiene al merito e non integra di per sé una violazione di legge denunciabile come vizio di falsa applicazione, salvo deduzione nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 1 L. 186/2003

    La norma speciale sul reclutamento dei docenti di religione cattolica impone il concorso triennale; la sua inosservanza, con reiterazione oltre tre annualità, integra abuso della contrattazione a termine.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del termine, applicabile anche nel regime speciale dei docenti di religione.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    La Corte lo richiama come disciplina successiva che recepisce il parametro risarcitorio già individuato dall'orientamento giurisprudenziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per dare conto del rinvio ai precedenti conformi della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione dei contratti oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale integra abuso della contrattazione a termine.
  • L'abuso può sussistere sia in caso di rinnovo annuale senza soluzione di continuità, sia in caso di utilizzazione discontinua, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
  • In presenza di abuso del termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno se provato; non è invece ammessa la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
  • Quando l'amministrazione deduce la legittimità di singole assunzioni a termine per causali speciali o sostitutive, l'onere di provarne la giustificazione grava sull'amministrazione stessa, non sul lavoratore che agisce per il risarcimento.
  • La violazione delle regole di valutazione delle prove non si traduce automaticamente in violazione dell'art. 115 c.p.c.; la doglianza, se riguarda l'apprezzamento del materiale probatorio, investe il merito e non è sindacabile come errore di diritto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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