Cassazione Civile, Ordinanza n. 25327/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie specialistiche rese da una struttura privata nel periodo settembre 2005-dicembre 2007 e successivamente cedute a società factor. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di un valido contratto tra struttura e azienda sanitaria; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo inefficaci verso la ASL alcune cessioni di credito per difetto di rituale notificazione e, soprattutto, escludendo il diritto al pagamento in assenza di un formale contratto stipulato per le annualità 2005-2007, non essendo sufficiente il solo accreditamento. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1260 e 1264 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova della notificazione delle cessioni alla debitrice ceduta, nonostante la documentazione e gli avvisi di ricevimento presenti in atti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1339 c.c., delle preleggi e della normativa sanitaria e sulla contabilità pubblica, lamentando che fosse stato negato il credito per mancanza del contratto e sostenendo che l'accreditamento e la disciplina legale dovessero consentire il pagamento delle prestazioni rese, distinguendo tra crediti sanitari obbligatori e altre prestazioni finanziate dalla PA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, assorbente, affermando che nel sistema del Servizio sanitario nazionale l'accreditamento non basta a fondare il diritto al pagamento: occorrono anche l'autorizzazione, il provvedimento di accreditamento e, soprattutto, uno specifico contratto scritto con la ASL, ai sensi della disciplina di settore e delle regole sulla forma dei contratti pubblici. Accertata dalla Corte d'appello l'assenza, per gli anni 2005-2007, di un contratto scritto valido, correttamente è stato escluso il diritto al corrispettivo. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché una volta esclusa la debenza del credito principale era irrilevante la questione dell'opponibilità delle cessioni; inoltre ha osservato che la censura mirava in realtà a un nuovo esame del merito istruttorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura relativa alla prova della notificazione delle cessioni è stata assorbita/inammissibile per difetto di interesse rispetto alla carenza del titolo principale.
richiamato dalla ricorrente sulla cessione del credito; la Corte non nega in astratto la cedibilità, ma reputa irrilevante la questione per mancanza del credito azionato.
richiamato dalla ricorrente sulla notificazione della cessione al debitore ceduto; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
richiamati come norme sulla valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'integrazione legale del rapporto; la Corte esclude che tale tesi superi il bisogno del contratto scritto con la P.A.
richiamato in combinazione con la normativa di settore per l'interpretazione della disciplina sanitaria.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamati per affermare che i contratti della P.A. richiedono la forma scritta a pena di nullità, escludendo i facta concludentia.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
la Corte richiama la disciplina del SSN e dell'accreditamento, sottolineando che l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente al pagamento.
richiamata per il regime transitorio/convenzionale e per la necessità di un contratto con la ASL anche nel passaggio al sistema dell'accreditamento.
richiamato come modifica della disciplina dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture private.
art. 8-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
indicato come norma che subordina l'esercizio delle attività sanitarie a carico del SSN al possesso dell'autorizzazione.
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato nel senso che gli effetti obbligatori tra struttura privata e ASL discendono dalla specifica convenzione/contratto.
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato per il contenuto minimo degli accordi e per l'esigenza di un contratto scritto con la ASL.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, il solo possesso della qualità di struttura accreditata non attribuisce di per sé il diritto al pagamento delle prestazioni rese a carico del SSN: il credito sorge solo in presenza dei presupposti amministrativi e contrattuali previsti dalla disciplina di settore.
- Nei rapporti tra struttura privata e amministrazione sanitaria, la forma scritta del contratto è necessaria e non può essere supplita da comportamenti concludenti o dal mero accreditamento, poiché i contratti della P.A. sono soggetti alle regole di forma previste per gli atti pubblici.
- Quando il giudice nega il credito principale per mancanza del titolo contrattuale, le censure relative alla cessione del credito e alla sua notificazione al debitore ceduto possono difettare di interesse, perché la loro eventuale fondatezza non sarebbe idonea a far nascere il diritto azionato.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio e delle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello.
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