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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37631/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava una sentenza della CTR che aveva confermato il recupero di accise sull'energia elettrica, oltre interessi e indennità di mora, nonché le sanzioni, in relazione agli anni 2004-2010. L'Agenzia aveva ritenuto indebitamente fruita l'esenzione prevista per l'energia autoprodotta e autoconsumata, sul presupposto che la società acquistasse energia da altri produttori e la rivendesse successivamente. Nel ricorso per cassazione, l'unico motivo denunciava la violazione dell'art. 10 della L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente escluso il legittimo affidamento e la buona fede, poiché in più occasioni l'Agenzia avrebbe confermato la qualifica di impresa di autoproduzione e l'esenzione dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai consorziati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva escluso in radice la buona fede della contribuente ravvisando una simulazione dei contratti di locazione delle officine di produzione e, quindi, l'insussistenza effettiva dei presupposti per qualificare la società come autoproduttore dell'energia. In tale prospettiva, la questione dell'autoconsumo o della cessione parziale ai consorziati era solo secondaria. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'esenzione in materia di accise spetta solo se l'energia è effettivamente autoprodotta e autoconsumata nei limiti di legge, non anche se ceduta ai consorziati. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    L'esenzione dall'accisa richiede che l'energia sia effettivamente autoprodotta e autoconsumata; non spetta per l'energia ceduta ai consorziati o per situazioni in cui manchi la reale coincidenza tra produttore e consumatore.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono soggette al tributo, salvo ricorrano i presupposti specifici dell'esenzione prevista dalla disciplina delle accise.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    I principi di buona fede e legittimo affidamento non possono essere invocati per ottenere un vantaggio fiscale quando la situazione sia stata volontariamente simulata o comunque manchino i presupposti sostanziali del beneficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per autoproduzione opera solo quando il soggetto che produce coincide effettivamente con quello che consuma l'energia prodotta, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
  • La cessione, anche parziale e a titolo oneroso, dell'energia ai consorziati esclude il beneficio per la quota ceduta e impedisce di qualificare automaticamente l'intero soggetto come autoproduttore esente.
  • I principi di buona fede e legittimo affidamento non possono essere invocati per paralizzare il recupero del tributo quando il giudice di merito accerti una simulazione o, comunque, la mancanza sostanziale dei presupposti dell'agevolazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca una questione solo marginale o non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoSimulazioneOnere della prova

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