Sentenza del 15/01/2025 n. 11 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Rimborso - Residenti "cratere sismico" - Pagamento imposte sospese - Successiva norma agevolativa - Riduzione imposte - Illegittimità diniego - Spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso del 60% delle imposte versate nel 2017 in quanto l'art. 8 d.l. 123/2019 ha disposto che, per i residenti nel cratere sismico, i pagamenti delle ritenute siano effettuati entro il 15/01/2020 "ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti". I ricorrenti non avevano chiesto la sospensione prevista dall'art. 48 d.l. 189/2016 per scelta discrezionale; avevano quindi pagato tutto e dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 hanno chiesto la restituzione della differenza. Il primo giudice aveva respinto l'istanza ritenendo non applicabile l'art. 38 d.p.r. 602/1973 per il rimborso e richiamando la clausola dell'art. 48 d.l. 189/2016 secondo cui "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato". In appello i contribuenti hanno dedotto, fra l'altro, che la domanda andava eventualmente riqualificata ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, che il termine di decadenza dovesse decorrere dall'entrata in vigore della norma agevolativa e che una lettura costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) impedisce che la scelta di non sospendere i pagamenti comporti una discriminazione negativa rispetto a chi aveva sospeso
La decisione
La Corte ha accolto l'appello. Ha seguito il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione n. 23633/2024, ritenendo che l'agevolazione prevista dall'art. 8 d.l. 123/2019 (limite al 40% degli importi dovuti) si estende anche a coloro che non avevano richiesto la sospensione e che pertanto hanno diritto al rimborso del 60% di quanto versato in eccesso rispetto al 40% definitivo. La clausola "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato" dell'art. 48 d.l. 189/2016 è stata interpretata in senso restrittivo: preclude il rimborso solamente per i pagamenti effettuati prima dell'inizio del periodo cui la sospensione si riferiva, non per i pagamenti effettuati successivamente all'entrata in vigore della disposizione di riduzione. Le istanze di rimborso, presentate nel settembre 2021, sono state ritenute tempestive (termine decorrente dall'entrata in vigore della norma agevolativa, 25/10/2019). Quanto al quantum, le certificazioni uniche sono state ritenute prova idonea delle ritenute operate e versate; la concreta liquidazione delle somme spettanti è demandata all'Ufficio, con possibilità per il contribuente di impugnare la liquidazione se non congrua. Sono compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi ... sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 ... ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti
La Corte l'ha interpretata in senso estensivo: la riduzione definitiva al 40% è dovuta a tutti i residenti nel cratere sismico, anche a coloro che non avevano chiesto la sospensione; i pagamenti effettuati prima dell'intervento normativo danno diritto al rimborso della differenza (60%).
art. 48, comma 1-bis, d.l. 189/2016
non si fa luogo a rimborso di quanto già versato
La Corte ha letto la clausola in senso restrittivo: si riferisce solo ai pagamenti effettuati anteriormente all'inizio del periodo per il quale era prevista la sospensione (ossia prima che sorgesse il presupposto della sospensione), e non può essere invocata per precludere il rimborso conseguente a una successiva disciplina che riduce l'imposta.
La norma processuale è richiamata come possibile titolo giuridico della domanda di rimborso (ordine a riqualificare la domanda), con conseguente computo dei termini di decadenza a partire dal fatto sopravvenuto (entrata in vigore della norma riduttiva).
Richiamato dal primo giudice come norma di riferimento per i rimborsi, ma la Corte ha chiarito che, se non applicabile in senso stretto alla fattispecie, il termine di decadenza va comunque calcolato dal verificarsi del fatto sopravvenuto (entrata in vigore della norma riduttiva).
Nel testo è menzionato in relazione al termine quadriennale: la Corte considera il termine di decadenza (quale che sia la norma richiamata) fatto decorrere dall'entrata in vigore della nuova disposizione riduttiva.
art. 3 Costituzione
La Corte ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata per evitare una discriminazione ingiustificata fra contribuenti residenti nel medesimo territorio: non può penalizzarsi chi, per scelta prudenziale, ha pagato anziché sospendere.
Massime di principio
- Quando una norma successiva riduce un tributo per una collettività definita, i contribuenti che hanno pagato prima dell'entrata in vigore possono avere diritto al rimborso della differenza, salvo che il legislatore abbia espressamente e chiaramente escluso il rimborso anche per i pagamenti antecedenti la sopravvenuta agevolazione.
- La clausola "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato" va interpretata restrittivamente e circoscritta al periodo a cui la sospensione specificamente si riferisce; non vale automaticamente a escludere ogni rimborso conseguente a una successiva legge che modifichi i termini o il quantum dovuto.
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal giorno in cui si è verificato il "fatto sopravvenuto" (ad es. l'entrata in vigore della norma che ha riconosciuto la riduzione), non necessariamente dalla data del versamento originario.
- La scelta discrezionale del contribuente di non avvalersi di una sospensione non può costituire motivo di discriminazione rispetto a chi si avvalse della sospensione; per ragioni di ragionevolezza e parità (art. 3 Cost.) la tutela deve essere estesa quando la ratio della norma lo impone.
- Per la prova del quantum dei versamenti le certificazioni uniche (CU) rilasciate dai sostituti sono prova idonea; la liquidazione concreta compete all'Ufficio che potrà essere impugnata dal contribuente in caso di contestazioni sulla quantificazione.
- In presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla medesima questione, il giudice può compensare le spese di lite.
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