Sentenza del 15/01/2025 n. 299 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del provvedimento di diniego espresso del rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2012. La ricorrente deduceva l'illegittimità del diniego per errata applicazione della disciplina sulle società di comodo (art. 30 L. 23/12/1994, n. 724 e connessi), violazione delle Direttive comunitarie in materia di IVA (principio di neutralità e divieto di privare il soggetto passivo del diritto di detrazione sulla base del solo volume di ricavi) e costituzionalità. La contribuente ha prodotto documentazione e allegato circostanze oggettive e non imputabili che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi nel triennio 2010-2012, chiedendo la disapplicazione della norma antielusiva o, comunque, la valutazione in sede giurisdizionale della prova che legittima il rimborso IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in riassunzione. In ragione della pronuncia della Corte di Giustizia UE (causa C-341/22, 7.3.2024) e della giurisprudenza di legittimità che autorizza la disapplicazione dell'art. 30 quando sussistono circostanze oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi, è stato ritenuto che il diniego di rimborso basato esclusivamente sulla presunzione di non operatività sia incompatibile con il diritto dell'Unione. Il ricorso è stato pertanto accolto e le spese compensate per tutti e quattro i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 30 (società non operative / società di comodo)
art. 30, commi 1, 2, 4 e 4-bis
L'art. 30 contiene una presunzione iuris tantum di non operatività basata sui risultati di periodo (perdite consecutive o ricavi inferiori a soglie). Tuttavia il comma 4-bis prevede la possibilità di richiedere disapplicazione in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi; secondo la giurisprudenza di legittimità e la Corte UE la presunzione non può automaticamente privare il soggetto del diritto alla detrazione IVA e può essere superata in sede giudiziale mediante prova delle circostanze ostative.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis
Regola la procedura dell'interpello disapplicativo. La corte ha chiarito che la possibilità di esperire l'interpello non costituisce una condizione di procedibilità per la tutela giurisdizionale: il contribuente può dimostrare direttamente in giudizio le ragioni per disapplicare la disciplina antielusiva.
Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE)
art. 9, par. 1 e art. 167
Stabiliscono il diritto alla detrazione dell'IVA e il principio di neutralità; la Corte di Giustizia ha ritenuto che una presunzione nazionale che esclude automaticamente il diritto alla detrazione in base al solo ammontare dei ricavi è incompatibile con tali disposizioni e con il principio di proporzionalità.
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148)
commi da 36-decies a 36-duodecies dell'art. 2
Introdussero la nozione di 'perdita sistematica' e disposizioni integrative per l'individuazione delle società in perdita sistematica. La disciplina, ratione temporis, prevedeva effetti sulla qualificazione come 'società di comodo' ma rimanevano applicabili le cause di non applicazione previste dall'art. 30.
Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (conv. L. 4 agosto 2022, n. 122)
art. 9 (abrogazione, con efficacia dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022)
Ha operato modifiche/abrogazioni della disciplina introdotta dal D.L. 138/2011 per i periodi successivi; nella decisione si è però valutata la disciplina ratione temporis applicabile al periodo controverso.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C-341/22
sentenza del 7 marzo 2024
Dichiara l'incompatibilità della presunzione nazionale di non operatività (art. 30 L. n. 724) con gli articoli della Direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità, affermando che il diritto alla detrazione non può essere escluso automaticamente in base al solo importo dei ricavi.
Massime di principio
- La procedura di interpello disapplicativo prevista dall'art. 37-bis non è una condizione di procedibilità per agire in giudizio: il contribuente può dimostrare direttamente in sede processuale le circostanze che giustificano la disapplicazione dell'art. 30.
- Una presunzione che esclude automaticamente il diritto alla detrazione o al rimborso IVA sulla base del solo volume di ricavi è incompatibile con il diritto UE (principio di neutralità e art. 9 e 167 Direttiva IVA).
- Il contribuente può fornire, anche in giudizio, prove di 'circostanze oggettive e non imputabili' che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e delle operazioni imponibili; se tali prove sono credibili, la norma antielusiva va disapplicata.
- Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di negare il diritto alla detrazione o al rimborso quando emergono elementi di frode, costi fittizi o costruzioni artificiali; la valutazione richiede un accertamento motivato dei fatti e delle prove.
- La giurisprudenza nazionale deve conformarsi alla pronuncia della Corte UE: in presenza di conflitto tra la normativa nazionale e i principi dell'UE in materia di IVA, il giudice nazionale deve disapplicare la norma nazionale e riconoscere il diritto del contribuente.
- In caso di decisione influenzata da pronuncia comunitaria sopravvenuta e dirimente, i giudici possono disporre compensazione delle spese se la nuova pronuncia rende decisiva la questione.
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