Sentenza del 15/01/2025 n. 937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento Irpef per i periodi d’imposta 2007 e 2008, ritenendo che A.A. fosse coinvolto nella gestione della E.G. Srl, società utilizzata come cartiera per l’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. I relativi profitti illeciti, derivanti anche dal risparmio d’imposta, erano imputati al contribuente ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. A.A. ha contestato, con quattro motivi di ricorso per cassazione, la propria legittimazione a discutere l’accertamento societario, l’omesso esame e la contraddittorietà della motivazione sulla sua qualità di amministratore di fatto, la presunta attribuzione del 50% delle quote e l’asserita mancata considerazione dei costi sostenuti dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e, quindi, l’intero ricorso, lasciando ferma la decisione della CTR Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Bergamo. Il primo motivo riguardava un’affermazione riferita a un diverso giudizio e non presente nella sentenza impugnata. Il secondo era inammissibile sia per la doppia conforme, senza indicazione di ragioni di fatto divergenti tra i gradi, sia perché non individuava uno specifico fatto storico decisivo omesso; inoltre, le censure non corrispondevano ai requisiti per denunciare violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo non si confrontava con la motivazione effettiva della CTR, fondata sul comprovato coinvolgimento di A.A. nelle operazioni illecite, e non sulla presunzione di distribuzione di utili a un socio di società a ristretta base. Il quarto formulava una critica motivazionale generica, senza indicare il paradigma di cassazione o una norma violata. La Corte ha condannato A.A. a pagare all’Agenzia delle Entrate 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione deliberata il 20 settembre 2024 e in riconvocazione l’8 gennaio 2025; depositata il 15 gennaio 2025.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993
La CTR ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni illecite e quindi l’imputazione dei redditi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 537/1993, come previsto nell’avviso di accertamento.
Nel caso deciso, i redditi connessi alle operazioni illecite sono stati imputati al contribuente sulla base del suo coinvolgimento concreto, non per la sola qualità di socio o per una presunta distribuzione di utili. La Corte ha inoltre lasciato ferma la valutazione secondo cui la natura criminosa dei profitti impediva il riconoscimento dei costi dedotti.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
La censura per omesso esame richiede l’indicazione concreta di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato. Non basta lamentare che il giudice abbia valutato diversamente le prove o non abbia menzionato singoli elementi istruttori.
Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è infatti impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello.
In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le differenze tra le ragioni di fatto poste a fondamento delle due pronunce; in mancanza, la censura è inammissibile.
per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che una parte contesti la valutazione delle prove: occorre denunciare l’uso di prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti al giudice. La doglianza relativa all’art. 116 c.p.c. richiede invece di indicare che il giudice abbia alterato le regole legali di valutazione o attribuito a una prova un valore diverso da quello consentito; la mera critica al prudente apprezzamento non è sufficiente.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla disposizione, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare la motivazione effettivamente contenuta nella decisione impugnata e confrontarsi con la sua ragione decisiva; contestare affermazioni rese in un diverso procedimento non consente di ottenere l’esame della censura.
- Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione precisa di un fatto storico, discusso e decisivo che il giudice non abbia esaminato. Il dissenso sulla valutazione delle prove, o la mancata menzione di ogni singolo elemento probatorio, non equivale a tale vizio.
- Se le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la censura motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede di indicare le differenze tra le rispettive ricostruzioni di fatto; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
- L’imputazione di redditi illeciti non va confusa con la presunzione di distribuzione di utili ai soci di una società a ristretta base: se l’accertamento si fonda sul coinvolgimento personale e concreto nelle operazioni illecite, le contestazioni devono confrontarsi con tale specifica ragione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata come formula generica per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove: occorre indicare quale regola processuale di acquisizione o valutazione sia stata concretamente violata.
- Le memorie nel giudizio di cassazione hanno funzione illustrativa e non consentono di introdurre questioni nuove ed estranee ai motivi di ricorso.
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