Sentenza del 15/01/2025 n. 208 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato vari avvisi di accertamento (nei confronti della società e dei soci) sostenendo, in via preliminare, che il ricorso proposto dalla società non fosse stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione in conseguenza della dichiarazione di fallimento (poiché il Curatore aveva espresso esplicita volontà di non proseguire il giudizio, consentendo alla società in liquidazione di surrogarsi). Nel merito hanno contestato la legittimità degli avvisi ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000: l'avviso di accertamento era stato emesso e notificato prima del decorso del termine di 60 giorni successivi alla redazione del verbale di constatazione (PVC), termine entro il quale il contribuente può presentare osservazioni; l'Agenzia non ha fornito la prova dell'urgenza che avrebbe giustificato l'anticipazione dell'avviso. Inoltre è stato dedotto che l'illegittimità dell'avviso emesso alla società determina invalidità derivata degli avvisi emessi nei confronti dei soci (pregiudizialità).
La decisione
La Corte regionale ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la pronuncia di improcedibilità: il Curatore aveva esplicitamente rinunciato a proseguire il giudizio, per cui la X S.r.l., in liquidazione, aveva legittimazione a proseguire la causa. Nel merito ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 constatando che l'avviso era stato emesso prima dei 60 giorni dal PVC e che l'Agenzia non ha provato l'urgenza giustificativa. Di conseguenza è stato disposto l'integrale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, sia quelli emessi nei confronti della società sia quelli derivati nei confronti dei soci. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di 60 giorni dalla consegna della copia del PVC: il termine dilatorio è vincolante e l'ufficio deve provare l'urgenza per derogare.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 11287 del 28/04/2023
Principio che disciplina la legittimazione ad agire dopo la dichiarazione di fallimento e le conseguenze del comportamento del Curatore sul prosieguo del giudizio: l'adesione o la rinuncia del Curatore incidono sulla legittimazione degli altri soggetti.
Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 23223 del 25/07/2022
Affermato il principio secondo cui l'Ufficio ha l'onere di provare l'effettiva necessità/urgenza che giustifichi l'emissione dell'avviso prima del termine di 60 giorni.
Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 15755 del 23/07/2020
Nella stessa direzione giurisprudenziale: l'onere probatorio grava sull'Agenzia per giustificare l'anticipazione dell'accertamento rispetto al termine dilatorio.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1867 dell'8/02/2012
Principio di pregiudizialità: la decisione sull'avviso emesso alla società è presupposto logico-giuridico per gli avvisi emessi ai soci; l'annullamento dell'accertamento societario determina invalidità derivata degli accertamenti verso i soci.
Massime di principio
- Se la società è dichiarata fallita, verificare sempre la posizione e l'operato del Curatore: una rinuncia esplicita del Curatore a proseguire il giudizio può consentire ad altri soggetti legittimati (es. liquidatore) di surrogarsi e mantenere la legittimazione ad agire.
- Controllare le date: confrontare la data del PVC e la data di emissione/notifica dell'avviso; l'avviso emesso prima del decorso dei 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 è impugnabile per illegittimità salvo che l'Ufficio provi una giustificazione di urgenza.
- L'onere di provare l'urgenza per derogare al termine dilatorio grava sull'Amministrazione finanziaria; in assenza di prova l'annullamento dell'avviso è la conseguenza logica.
- Se l'avviso nei confronti della società è annullato per vizio originario, gli avvisi derivati contro i soci possono essere invalidati per invalidità derivata (pregiudizialità): proporre eccezione di pregiudizialità.
- Conservare e produrre documenti del fallimento (atto del Curatore, provvedimenti del G.D., note in cui il Curatore rinuncia) e il PVC per dimostrare la legittimazione e la violazione dei termini procedurali.
- Valutare la domanda di compensazione delle spese: in casi di accoglimento parziale o di reciproca soccombenza la compensazione può essere disposta dal giudice.
- In fase preventivamente difensiva, sollevare subito le eccezioni procedurali (legittimazione, termini dilatori) poiché possono assorbire i profili di merito e determinare l'annullamento degli accertamenti correlati.
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