Sentenza del 15/01/2025 n. 938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le controversie riguardavano due avvisi di accertamento emessi nei confronti della T.2001 Srl, per gli anni d’imposta 2008 e 2007. Per il 2008 era stato accertato un maggior reddito di 35.050 euro; per il 2007 un maggior reddito di 1.247.003 euro, con conseguente rideterminazione di IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. A.A., ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto, aveva impugnato gli avvisi eccependo di non avere tale qualità e contestando la notifica, anche in ragione della cessazione della società dopo il decesso del socio e amministratore. L’Agenzia ricorse contro le sentenze della CTR del Lazio che avevano accolto gli appelli di A.A. e annullato gli atti, deducendo, tra l’altro, che questi aveva agito in proprio e non poteva impugnare atti emessi nei confronti della società. A.A. eccepì inoltre il giudicato derivante da altre sentenze della CTR: l’eccezione è stata rigettata perché quelle decisioni non avevano definito la specifica questione dell’annullamento degli avvisi oggetto dei presenti giudizi.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi dell’Agenzia relativi ai due anni e ha accolto, per entrambi, il primo motivo: A.A. aveva agito in nome proprio, senza rappresentare la società né dichiarare di agire come socio, e non poteva quindi chiedere l’annullamento di avvisi emessi nei confronti della T.2001 Srl. La Corte ha cassato le sentenze della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili i ricorsi originari di A.A. Gli altri motivi dell’Agenzia sono rimasti assorbiti, compresi quelli sull’estensione del giudicato del 2006 e sull’omesso esame degli elementi relativi alla pretesa amministrazione di fatto. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 18.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; spese compensate per i gradi di merito.
Norme richiamate
Conseguentemente, sussiste la lamentata violazione dell' art. 81 c.p.c., denunciata dalla ricorrente Agenzia, posto che il A.A. non era legittimato a far valere in nome proprio un diritto altrui, ed era quindi privo di legitimatio ad causam rispetto all'impugnativa degli avvisi di accertamento in esame.
Chi agisce in proprio non può far valere il diritto di un soggetto distinto né impugnare un atto impositivo intestato a quest’ultimo. La qualità di destinatario per conoscenza e la contestazione di essere amministratore di fatto non attribuiscono, da sole, la legittimazione a chiedere l’annullamento dell’atto della società.
L'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami proposti separatamente contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario in quanto - come nella specie - chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario.
La mancata riunione formale di impugnazioni separate non determina automaticamente l’improcedibilità quando i gravami siano stati trattati e decisi sostanzialmente in modo unitario. La decisione di un’impugnazione non rende improcedibili le altre se non si è formato giudicato sulle questioni da queste investite.
Art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la violazione del disposto di cui all' art. 335 c.p.c., applicabile anche al rito tributario in virtù del rinvio contenuto nell' articolo 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che prevede l'obbligo della riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza - comporta che la decisione sulla prima impugnazione renda improcedibile la seconda.
Nel processo tributario la disciplina della riunione delle impugnazioni separate contro la stessa sentenza è applicabile tramite il rinvio previsto dall’art. 49. Nel caso deciso, tuttavia, l’eccezione di giudicato è stata respinta perché le decisioni non impugnate non avevano definito la specifica questione poi sottoposta alla Cassazione.
La norma è stata invocata dall’Agenzia sostenendo che l’accertamento relativo al 2006 sulla qualità di amministratore di fatto non poteva estendersi agli anni successivi, ma il relativo motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un atto tributario va verificata in base al soggetto cui l’atto è riferito e alla qualità in cui il ricorrente dichiara di agire. Chi agisce espressamente in proprio non può ottenere l’annullamento di un atto intestato a una società distinta, salvo che faccia valere una posizione giuridica propria riconosciuta dall’ordinamento.
- Contestare di essere amministratore di fatto non equivale a impugnare validamente l’accertamento societario: se il contribuente vuole agire per la società, deve dichiarare di rappresentarla e dimostrare i necessari poteri; se agisce in proprio, deve individuare un pregiudizio e un diritto propri che lo legittimino.
- Il giudicato formatosi su un’annualità tributaria non si estende automaticamente a successive annualità quando riguarda una situazione di fatto variabile nel tempo, come l’effettivo esercizio dell’amministrazione. In questa decisione, però, la Cassazione non ha risolto tale questione perché il motivo è rimasto assorbito.
- La mancata riunione formale di impugnazioni separate non comporta necessariamente improcedibilità o giudicato: occorre verificare se i procedimenti siano stati trattati unitariamente e, soprattutto, se la decisione non impugnata abbia effettivamente deciso la medesima questione.
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