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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18775/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente operava come centro trasmissione dati per conto di un bookmaker estero non concessionario ed era destinataria di un avviso di accertamento per l'anno 2011 relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dalla legge n. 220/2010, per insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta in capo al centro trasmissione dati; (2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 288/1998 per insussistenza del presupposto territoriale; (3) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, per mancata disapplicazione della norma interna; (4) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che il tributo sarebbe un'imposta sul volume d'affari incompatibile con il sistema IVA armonizzato; (5) violazione delle norme sulle sanzioni e sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; (6) violazione delle norme sulle spese del processo tributario, per avere la CTR liquidato le spese in favore dell'Agenzia rappresentata da un proprio funzionario e, in subordine, per non avere compensato le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto ormai consolidato il principio secondo cui l'imposta unica sulle scommesse si applica anche a chi gestisce raccolta e trasmissione di scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione, poiché il presupposto impositivo è l'attività di gestione e raccolta svolta in Italia. Ha escluso la violazione del diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia che non ravvisa discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e ammette, nel settore del gioco, restrizioni giustificate da esigenze di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all'evasione. Ha inoltre escluso che l'imposta abbia natura di imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della direttiva IVA, trattandosi di tributo speciale distinto dall'IVA. Quanto alle sanzioni, ha precisato che l'obiettiva incertezza normativa rileva solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, non per annualità successive come quella del 2011. Infine, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia e ha reputato inammissibile la richiesta di compensazione delle spese in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la complessità e per la stabilizzazione successiva del quadro giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse comprende chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche senza concessione, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche esteri.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che è soggetto passivo d'imposta chiunque gestisca le scommesse anche senza concessione; se l'attività è esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale essa è svolta è obbligato in solido.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato come parametro del presupposto territoriale, ma ritenuto non violato perché il fatto imponibile coincide con l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La normativa nazionale non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libera prestazione dei servizi, poiché si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; il tributo in esame è distinto dall'IVA.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato ai fini dell'esimente sanzionatoria dell'incertezza, ma escluso per l'annualità 2011, essendo la disciplina già chiarita dalla norma interpretativa del 2010.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    L'obiettiva incertezza sulla portata della norma vale solo fino all'entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    Invocato come esimente, ma non applicabile per l'annualità successiva alla norma interpretativa chiarificatrice.

  • artt. 1, 2 e 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la parte pubblica può ottenere la liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto soggettivo comprende non solo il concessionario, ma anche chi gestisce la raccolta per conto di terzi, ivi compresi operatori esteri privi di concessione, quando svolga in concreto attività di organizzazione e trasmissione delle giocate sul territorio nazionale.
  • Il presupposto territoriale del tributo si radica nell'attività materialmente svolta in Italia dal ricevitore o intermediario della scommessa, non essendo निर्णinante il luogo di conclusione del contratto di scommessa.
  • In materia di giochi e scommesse, la disciplina fiscale nazionale può differenziare il trattamento degli operatori in funzione dell'inserimento o meno nel sistema concessorio, senza violare di per sé la libertà di prestazione dei servizi, se la misura è giustificata da esigenze di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all'evasione ed è proporzionata.
  • Un tributo speciale sulle scommesse non integra automaticamente un'imposta sul volume d'affari vietata dalla direttiva IVA quando non è commisurato al valore aggiunto, non prevede detrazione dell'IVA e colpisce un settore operazioni espressamente esenti dal tributo armonizzato.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non è invocabile per annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica che abbia chiarito il presupposto impositivo.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica può ottenere la rifusione delle spese anche se difesa da funzionari o dipendenti legittimati, con liquidazione secondo i parametri forensi e riduzione prevista dalla legge; la compensazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaNullità

Testo integrale

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