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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37316/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009 da una professionista iscritta d'ufficio. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2010, data ordinaria di scadenza del versamento, e aveva escluso la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. per l'omessa compilazione del quadro RR, ritenendo l'omissione solo colposa e non dolosamente finalizzata a occultare il debito previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 421 c.p.c., dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, dell'art. 2, commi 2 e 26-31, della l. n. 335/1995 e dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. Ha sostenuto che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010 previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore, con conseguente erronea declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scade il termine legale per il pagamento; nel caso concreto, tale termine era differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La sentenza impugnata, avendo fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, non si era conformata al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335

    istituisce la Gestione separata rilevante ai fini dell'obbligo contributivo del professionista

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dall'INPS per censurare la decorrenza della prescrizione; la Corte ribadisce che il termine decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sostanziali

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"

    prevede il differimento del termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    richiamato nel ricorso quale norma correlata alla disciplina dei versamenti e della contribuzione

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    stabilisce che i versamenti di saldo e acconto dei contributi sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    indica che la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui essi dovevano essere versati

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito; la Cassazione non si sofferma sul punto perché accoglie il motivo sul diverso profilo del dies a quo

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha funzione di dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • Quando un termine di versamento è differito da una norma generale o speciale applicabile alla categoria del contribuente, il dies a quo della prescrizione contributiva va individuato nella scadenza prorogata e non in quella ordinaria.
  • Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore opera in favore di tutti i contribuenti che svolgono tali attività, non solo di quelli che concretamente rientrano nel regime fiscale degli studi di settore.
  • Il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito che abbia individuato erroneamente il dies a quo della prescrizione contributiva, anche richiamando principi già affermati in precedenti analoghi.
  • La questione dell'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso resta recessiva se, già a monte, il giudice di merito ha errato nell'individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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