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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17817/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, fondato su movimentazioni bancarie ritenute sintomatiche di maggiori ricavi nell'ambito di un'attività di compravendita di autovetture di lusso. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che le movimentazioni erano giustificate; i giudici di merito avevano inizialmente annullato l'accertamento. In un precedente giudizio di legittimità la sentenza era stata cassata con rinvio, con indicazione del principio secondo cui, in presenza della presunzione posta dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente deve fornire prova analitica per ciascuna movimentazione. Nel giudizio di rinvio la CTR ha riconosciuto solo in parte la prova fornita dal contribuente, ma ha comunque annullato l'atto ritenendo, in sostanza, che i prelevamenti e gli addebiti fossero superiori agli accrediti e che ciò conducesse a escludere un reddito imponibile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi il giudice del rinvio attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Corte; 2) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 917 del 1972 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, oltre agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe errato nell'applicare la presunzione bancaria e nel ritenere sufficiente una prova non analitica del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente si presumono riferiti all'attività economica e che, per superare la presunzione, occorre una prova contraria analitica per ogni singola operazione, non essendo sufficienti giustificazioni generiche o solo parziali. La CTR, pur avendo riconosciuto che la prova del contribuente era stata fornita solo in parte, non ne ha tratto le conseguenze e ha deciso in contrasto con il principio di diritto vincolante del precedente rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma utilizzata come base per denunciare violazioni di legge in cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    violazione dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra motivo di ricorso.

  • art. 51 d.P.R. n. 917 del 1972

    violazione e falsa applicazione dell'art. 51 dei Dpr n. 917 del 1972

    Richiamato in combinato con l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per sostenere la presunzione fiscale sui movimenti bancari.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    al fine di superare la presunzione di cui all'art. 32 del Dpr n. 600 del 1973

    I movimenti bancari del contribuente si presumono riferiti ad operazioni imponibili; la prova contraria deve essere analitica per ciascuna operazione.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n.633 del 1972

    In tema di IVA, anche i movimenti bancari si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    in combinato disposto con gli arti. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato per censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio e dei fatti non contestati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare analiticamente la non imponibilità dei movimenti contestati.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, tutti i movimenti sui conti del contribuente si presumono riferiti all'attività economica imponibile, sia in entrata sia in uscita, salvo prova contraria specifica.
  • Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie non basta una giustificazione generica o parziale: il contribuente deve offrire una prova analitica della riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili o già contabilizzati.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può decidere in modo incompatibile con esso, pena violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito riconosce che la prova contraria è stata fornita solo in parte, non può trarre conclusioni incompatibili con la persistenza della presunzione fiscale senza spiegare in modo coerente il superamento di tale presunzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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