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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34726/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui venivano contestati maggiori redditi e ricavi ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società. La CTR del Lazio aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’atto impositivo perché sottoscritto da un funzionario ritenuto privo di valida delega: la delega non era stata allegata all’avviso né riprodotta nel suo testo e non recava l’indicazione del nominativo del delegato; inoltre la CTR aveva osservato che la delega avrebbe dovuto essere motivata e temporalmente limitata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, sostenendo che la CTR avrebbe da un lato ammesso la delega di firma tramite ordine di servizio e dall’altro censurato la mancata allegazione della delega all’avviso, profili incompatibili tra loro; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe deciso sulla specifica mancanza del nominativo del delegato, questione che la società non avrebbe mai sollevato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, perché l’Agenzia ha confuso la mancata allegazione della delega all’avviso di accertamento con la conoscenza del documento nel giudizio, derivante dalla sua produzione in causa da parte dell’amministrazione: si tratta di profili diversi, uno attinente alla motivazione dell’atto e l’altro al contenuto della delega. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti fondato l’annullamento non solo sull’invalidità della delega di firma, ma anche sul difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione o riproduzione della delega, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente e violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000. Poiché tale autonoma ragione non era stata impugnata, il ricorso è stato complessivamente rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata per contraddittorietà della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sulla motivazione delle decisioni del giudizio tributario, asseritamente violata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la censura è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi autonomamente sufficienti a sorreggere la sentenza.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L’omessa allegazione o riproduzione della delega nell’avviso è considerata dalla CTR causa di nullità dell’accertamento per difetto di motivazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La mancata conoscibilità della delega da parte del contribuente è ritenuta lesiva dei diritti difensivi e integrativa della nullità dell’atto.

  • Cass. n. 9752 del 2017

    Viene richiamato il principio secondo cui, quando la sentenza è sorretta da più rationes autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura sulle altre.

  • Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005

    Richiamata in termini conformi sul principio delle rationes decidendi autonome e dell’inammissibilità del ricorso parziale.

  • Cass. n. 13880 del 2020

    Richiamata a sostegno del medesimo principio processuale.

  • Cass. n. 11493 del 2018

    Richiamata a sostegno del medesimo principio processuale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile il motivo, per difetto di interesse.
  • La mancata allegazione o riproduzione nell’avviso di accertamento di una delega di firma può incidere sul requisito di motivazione dell’atto e sulla possibilità per il contribuente di controllarne legittimità e veridicità.
  • La conoscenza processuale di un documento prodotto in giudizio non equivale alla sua allegazione o riproduzione nell’atto impositivo: i due profili sono distinti e operano su piani diversi.
  • In sede di legittimità, la censura di ultrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c. non può colpire solo una delle basi autonome della decisione di merito se l’altra resta intatta e sufficiente a reggere il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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