Cassazione Civile, Ordinanza n. 04473/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l'ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l'opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del PM risultante dal sistema informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, in sintesi, che: 1) non vi era stata una rituale comunicazione del decreto, sicché la schermata SICID non sarebbe prova sufficiente della comunicazione nelle forme di rito, nonostante la presenza di un indirizzo PEC dell'ufficio; 2) il giudice di merito avrebbe omesso di considerare un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, dalla quale risultava che non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea, e avrebbe erroneamente posto a carico del PM la prova della data di effettiva conoscibilità dell'atto. La Corte, però, ha rilevato anzitutto l'inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; in ogni caso, ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, poiché, in mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, l'opposizione soggiace comunque al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente tardività dell'opposizione proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse già inammissibile per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa; inoltre, anche a prescindere da tale rilievo, ha confermato la tardività dell'opposizione alla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, osservando che, se manca una rituale comunicazione/notificazione, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. per i provvedimenti decisori e definitivi. Nulla è stato disposto sulle spese, per la qualità pubblica del ricorrente e per il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati; escluso anche il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
"rimedio di cui all’art. 170"
L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si propone con questo rimedio.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170; il decreto deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; il ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario competente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non spettasse al Pubblico Ministero provare la data di effettiva conoscibilità dell'atto; la Corte non accoglie la censura.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi; ciò rende tardiva l'opposizione oltre tale termine.
È richiamato come parametro di equiparazione della decisione resa in materia di spese di giustizia all'ordinanza appellabile nel rito sommario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tale comunicazione/notificazione, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione, quando il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa; la totale omissione della narrazione dei fatti processuali e sostanziali determina l'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La censura sulla mancata rituale comunicazione del provvedimento non è idonea a superare la tardività se, comunque, il rimedio è stato proposto oltre il termine lungo applicabile in assenza di comunicazione.
- Per i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero, non opera la condanna alle spese di lite né il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione, in ragione della qualità istituzionale del soggetto proponente.
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