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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7012/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi episodi di detenzione e cessione. I motivi di ricorso sono tre: 1) insufficienza della piattaforma indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione, con particolare contestazione della veste di 'organizzatrice'; 2) carenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo e per presunta perdita di operatività delle condotte contestate; 3) inadeguatezza della misura carceraria e proponibilità di misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza indiziaria, confermando che dagli atti emergono intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri che indicano il ruolo della Bevilacqua quale contabile e coordinatrice dell'attivita' di preparazione e consegna dello stupefacente, nonche' la partecipazione abituale a riunioni organizzative e l'affectio societatis nel sodalizio, anche di matrice familiare. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari operata dal Tribunale: ha fatto leva sulla presunzione relativa di attualita' delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sulla stabilita' e resilienza dell'organizzazione criminale nonostante arresti e sequestri, e sul ruolo rilevante della ricorrente; ha escluso l'idoneita' delle misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) per neutralizzare il rischio di reiterazione, soprattutto per la prevalenza di condotte di tipo domestico. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti)

    art. 74, commi 1, 2, 3; art. 73, comma 1

    Art. 74 relativo alla disciplina della qualifica e alle circostanze attenuanti/aggravanti in materia di stupefacenti e art.73 come norma sui reati di detenzione e cessione. La sentenza utilizza tali norme per inquadrare i reati-fine contestati e l'elemento soggettivo e materiale degli episodi di spaccio rilevati

  • Codice Penale

    Richiamato per il concorso di persone nel reato, ossia per il coordinamento e la partecipazione di piu' soggetti nella commissione dei fatti

  • Codice di Procedura Penale

    art. 275, comma 3; art. 274

    Art. 275, comma 3 dispone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui il traffico di droga). La Corte ha confermato che tale presunzione e' prevalente rispetto alle regole generali di cui all'art. 274, ma richiede comunque valutazione degli elementi concreti e del tempo trascorso; il giudice deve considerare eventuali elementi idonei a superare la presunzione

  • Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di rigetto del ricorso; qui citata in relazione all'esecuzione degli provvedimenti consequenziali

Massime di principio

  • La qualifica di 'organizzatore' in un'associazione criminale puo' avere natura esecutiva: non occorre essere al vertice per svolgere funzioni di coordinamento rilevanti ai fini cautelari
  • I rapporti di parentela o coniugali non escludono l'esistenza di un'associazione per delinquere e possono anzi rafforzare la pericolosita' dell'organizzazione
  • In sede di misure cautelari le intercettazioni e i servizi di osservazione costituiscono elementi di fatto riservati al giudice del merito e valutabili con ampia discrezionalita' se corredati da motivazione congrua e logica
  • Per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di necessita' della custodia cautelare: chi impugna deve fornire elementi concreti che indichino la perdita di attualita' delle esigenze cautelari, come una prolungata inattivita' senza segnali di pericolosita'
  • Il decorso del tempo e la 'silenziosita'' delle condotte possono attenuare la presunzione di necessita' della custodia, ma devono essere valutati nel contesto complessivo (resilienza dell'organizzazione, ruoli ricoperti dall'indagato, reazioni a sequestri e arresti)
  • Le misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico possono essere escluse se il crimine ha natura 'domestica' e l'ambiente familiare agevola la continuazione dell'attivita' illecita

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