Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pur avendo reso procedibili a querela varie ipotesi di furto, non ha modificato la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione e per il furto con strappo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio in diversa composizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato che non doveva procedersi perché il reato era estinto per intervenuta remissione di querela. Il PG ha dedotto violazione di legge (richiamando artt. 120 e 624-bis c.p.) sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente il reato procedibile a querela di parte, mentre, trattandosi di furto contestato come commesso in abitazione (e ancorché intervenuta la riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il reato rimane procedibile d'ufficio e quindi la remissione di querela non avrebbe dovuto estinguere il procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte ha interpretato che la riforma ha reso procedibili a querela molte ipotesi di furto ma non ha modificato la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione e per il furto con strappo.
Norma richiamata in relazione al reato oggetto del processo; la valutazione della procedibilità è stata effettuata rispetto alla fattispecie contestata (furto commesso in abitazione/garage).
Richiamato nel ricorso come norma oggetto di presunta violazione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme sulla procedibilità del reato alla luce della riforma normativa.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (deleghe al Governo)
Richiamata come fonte della delega che ha portato al d.lgs. n. 150/2022; utilizzata per inquadrare la riforma e verificare i limiti delle modifiche alla procedibilità dei reati.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato solo se il reato è procedibile a querela di parte; se il reato è procedibile d'ufficio la remissione non impedisce l'azione penale.
- Le riforme legislative che rendono procedibili a querela alcune fattispecie non incidono automaticamente su quelle espressamente escluse dalla modifica: verificare sempre se l'ipotesi concreta rientra tra le eccezioni (es. furto in abitazione, furto con strappo).
- In sede giudiziaria il giudice deve accertare preliminarmente la natura della procedibilità (d'ufficio o a querela) alla luce delle modifiche normative; un errore in tale valutazione può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione.
- Il pubblico ministero o il Procuratore Generale possono impugnare sentenze che dichiarano l'estinzione del reato per remissione quando ritengano che il fatto sia procedibile d'ufficio; la Corte di Cassazione valuta la corretta interpretazione delle norme sulla procedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6767/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →