Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la conferma della condanna per omicidio stradale e lesioni stradali sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistere l'aggravante della manovra di sorpasso (art. 589, comma 5, n.3 c.p.). Bonomini ha sostenuto di non aver effettuato un sorpasso ma di aver cambiato corsia per evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva (manovra di emergenza). Ha contestato singolarmente i sei elementi fattuali su cui la sentenza di merito ha fondato il convincimento (velocità stimata, assenza di tracce di frenata e rilievo dell'ABS, valori di giri motore, posizione di riposo dell'auto, salto di luminosità/abbagliamento, deposizione del teste e fatti soggettivi quali fretta e indifferenza), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e meramente ripetitivo di doglianze già esaminate in sede di merito; ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello (in particolare la valutazione dell'assenza di tracce di frenata sulla corsia corretta) e confermato che i giudici di merito hanno valutato credibilmente la prova della proibita manovra di sorpasso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante relativa alla manovra di sorpasso vietata; ha ritenuto che la sussistenza dell'aggravante fosse provata in base agli elementi di fatto valutati dai giudici di merito
art. 589-bis c.p.
Il giudice di merito aveva applicato la riduzione di pena prevista per il risarcimento del danno e per il rito abbreviato; la Cassazione non ha posto rilievo ostativo a tale applicazione
art. 616 c.p.p.
Norma processuale che consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in riferimento al principio secondo cui non può essere esclusa responsabilità per colpa nella valutazione che determina l'inammissibilità del ricorso; giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente i fatti: i giudizi di merito sulle prove (tracce, dinamica, testimonianze, dati strumentali) godono di ampia discrezionalità e la ricostruzione non è cassabile se non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Un ricorso che si limiti a riproporre in modo avversativo le stesse censure già esaminate in appello è spesso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Per giustificare una manovra di emergenza (es. cambio di corsia per evitare tamponamento) è necessario fornire elementi di prova coerenti con la dinamica fisica: tracce, dati del veicolo (ECD, giri motore), testimonianze compatibili e perizie tecniche; l'assenza di tali elementi rende più probabile la ricostruzione della manovra illecita (sorpasso/invasione di corsia opposta).
- L'aggravante della manovra di sorpasso si valuta sulla base di elementi fattuali (invasione della corsia opposta, segnaletica orizzontale continua, comportamento del veicolo) e non su mere supposizioni: è necessario provare la condotta concreta che integri l'aggravante.
- In procedimenti con rito abbreviato e risarcimento del danno il giudice può applicare riduzioni di pena previste da art. 589-bis; tale scelta non ostacola la verifica in Cassazione della regolarità del procedimento, ma non impedisce la conferma della condanna quando la dinamica è ritenuta provata.
- Prassi consigliata: in situazioni simili raccogliere tempestivamente e preservare ogni elemento probatorio oggettivo (video, EDR/black box, rilievi tecnici, dichiarazioni testimoni) e predisporre perizia tecnica che dia conto della reale dinamica, per sostanziare una tesi di necessità/urgenza e contrastare l'ipotesi di sorpasso illecito.
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