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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 285/1992) sostenendo: 1) l'inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest perché l'etilometro, pur omologato, non era stato sottoposto alle revisioni periodiche prescritte dall'art. 379, comma 8, DPR 16/12/1992 n. 495; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), invocata in appello alla luce della novella (d.lgs. n. 150/2022) che consente di valutare anche la condotta successiva al fatto, e ostacolata dal fatto che il ricorrente aveva un reato estinto per esito positivo di lavori di pubblica utilità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (sull'inutilizzabilità dell'alcoltest): la giurisprudenza consolidata richiede che sia la difesa ad allegare la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio per far gravare sul pubblico ministero l'onere di provare omologazione e revisioni; in assenza di contestazione fondata il risultato positivo costituisce prova. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che la valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis debba essere riesaminata dai giudici di merito, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti e della novella legislativa (più favorevole) che consente di valutare la condotta successiva; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione relativa all'art. 131-bis e il giudizio è rinviato ad altra sezione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    La condotta contestata è guida in stato di ebbrezza con le aggravanti (entro tre anni dal conseguimento della patente e in ora notturna). La Corte ha confermato che l'accertamento etilometrico positivo, salvo contestazione e prova contraria della difesa, è idoneo a dimostrare lo stato di ebbrezza.

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186-bis

    Richiamato dalla difesa per sostenere la riqualificazione in fattispecie meno grave (sanzione amministrativa). La Corte non ha riqualificato perché non ha ritenuto fondata la censura sull'inutilizzabilità dell'alcoltest.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione), art. 379

    Prevede le verifiche periodiche sugli etilometri. La difesa ha lamentato la mancata revisione; la Corte ha richiamato il principio secondo il quale l'onere della prova delle revisioni grava sul pm solo se la difesa allega e contesta il buon funzionamento dell'apparecchio.

  • Codice penale, art. 131-bis

    NESSUNA QUOTE SPECIFICA NEL TESTO (norma richiamata nella sua novella)

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, novellata dal d.lgs. n. 150/2022, è più favorevole e applicabile anche ai fatti commessi prima della novazione; consente al giudice di tenere conto della condotta successiva al fatto. La Cassazione ha disposto il riesame del giudice di merito sul punto.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    modifica art. 131-bis c.p.

    Ha ampliato i presupposti valutabili ai fini della non punibilità per particolare tenuità, includendo elementi positivi anche successivi al fatto; la Corte ha confermato la sua applicazione retroattiva se più favorevole.

Massime di principio

  • Contestate le risultanze dell'alcoltest: la difesa deve specificamente allegare e dimostrare la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (es. assenza o inattualità delle revisioni) per trasferire al pubblico ministero l'onere di provare omologazione e verifiche periodiche.
  • In mancanza di una contestazione adeguata da parte della difesa, il risultato positivo dell'alcoltest, unitamente alle modalità di accertamento, costituisce prova dello stato di ebbrezza.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nella versione più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, può essere applicata anche a fatti commessi anteriormente alla novellazione e consente di valorizzare la condotta successiva del reo; i giudici di merito devono valutare nuovamente la richiesta tenendo conto degli elementi sopravvenuti.
  • I reati estinti per esito positivo della messa alla prova non devono essere considerati ostativi ai fini della valutazione del carattere occasionale della condotta (non rilevano come comportamento abituale). In casi analoghi, il giudice di merito deve distinguere tra tipi di estinzione e motivare la valutazione dell'eventuale carattere abituale.
  • In situazioni analoghe, è possibile ottenere una pronuncia di annullamento solo parziale (su specifica questione di diritto) con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito; la condanna di merito può comunque rimanere ferma su altri profili non ritenuti viziati.

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