Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 19/12/2022 che, in parziale riforma del Tribunale di Nola, aveva dichiarato la responsabilità penale di tutti e tre per furto aggravato in abitazione (capo A) e, in aggiunta, aveva riconosciuto a Danilo Manzo altri due furti (capo B consumato e capo C tentato). Danilo Manzo deduce violazioni e vizi di motivazione: (i) errata valutazione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. (contestata mera equivalenza anziché prevalenza) e (ii) eccessività della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. per scelta di pena base sopra il minimo edittale e aumento per continuazione. Inoltre Manzo ha tentato un ricorso personale denunciando l'illegittimo riconoscimento della recidiva aggravata. Mario Liccardo lamenta che la nuova disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in particolare l'art. 20-bis c.p.) avrebbe dovuto consentirgli l'accesso a pene sostitutive o sostituzione della pena, pur essendo la pronuncia di appello del 19/12/2022 anteriore all'entrata in vigore del decreto; contesta dunque l'applicazione retroattiva della disciplina. Massimiliano Sabbatino lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Il ricorso personale di Manzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, in quanto la possibilità di ricorso personale è stata soppressa dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica all'art. 613 c.p.p.). Il ricorso di difesa di Manzo è ostacolato dall'accordo/concordato in appello con rinunzia ad alcuni motivi ex art. 599-bis c.p.p., per cui le censure su quei punti non potevano essere ulteriormente avanzate. Il motivo di Liccardo relativo all'applicazione dell'art. 20-bis c.p. (d.lgs. n.150/2022) è stato respinto in ragione dell'interpretazione della norma transitoria (art. 95 del d.lgs. n.150/2022) e della giurisprudenza (Sez.6 n.34091/2023): per i procedimenti che alla data di entrata in vigore del decreto erano pendenti davanti alla Corte di Cassazione, il condannato potrà richiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato, non in sede di cassazione. Quanto alle doglianze di Sabbatino, la Corte ha ritenuto logiche e congruenti le motivazioni del giudice di merito circa il diniego delle attenuanti invocate, e quindi infondate le censure che risultano mere lamentele di eccessività della pena. Infine, ex art. 616 c.p.p., sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo/concordato in appello con rinunzia ad alcuni motivi rende inammissibili o preclude le censure sui punti rinunciati; il ricorso è valutato anche alla luce della rinuncia pattuita.
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha valutato che la decisione di merito sulla sussistenza e sul peso delle attenuanti generiche rientra nel necessario apprezzamento motivazionale e non è stata dimostrata manifesta illogicità o violazione tale da giustificare cassazione.
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena nel suo complesso (scelta della pena base e maggiorazioni) è rimessa al giudice di merito e la censura sull'eccessiva quantificazione non è risultata sufficientemente motivata per integrare vizio di diritto.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Con la modifica è stata eliminata la possibilità del ricorso personale; pertanto il ricorso in cui il condannato agisce in prima persona è inammissibile per mancata legittimazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 20-bis cod. pen.
La norma introduce opzioni più favorevoli (es. misure alternative) ma la sua operatività nei procedimenti già all'esame della Corte di Cassazione va gestita secondo l'art. 95 transitorio: il condannato potrà richiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato, non impugnare la sentenza di cassazione per ottenere immediata applicazione.
art. 95 d.lgs. n.150/2022 (norma transitoria)
La pronuncia di appello determina la pendenza davanti alla Corte di Cassazione; per i processi in tale fase alla data di entrata in vigore del d.lgs., l'eventuale richiesta di sostituzione della pena va rivolta al giudice dell'esecuzione dopo il formarsi del giudicato.
art. 114 cod. pen.
La valutazione circa la sussistenza dell'attenuante speciale rientra nell'apprezzamento del giudice di merito; il giudice di legittimità non ha ravvisato carenze motivazionali tali da ritenere errato il rigetto.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi si applica la condanna alle spese del procedimento e può essere comminata una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile se il ricorrente ha rinunciato espressamente ai motivi in sede di concordato/appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; prima di proporre cassazione verificare eventuali accordi in appello.
- Il ricorso personale di un condannato non è ammesso se la disciplina processuale vigente lo ha eliminato (modifica all'art. 613 c.p.p.); utilizzare i rimedi processuali previsti dalla legge vigente.
- Le questioni relative al riconoscimento e al peso delle attenuanti rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e non sono facilmente riformabili in Cassazione se la motivazione è logica e congruente.
- L'entrata in vigore di norme penali o processuali più favorevoli (novità normative) richiede attenzione alle disposizioni transitorie: per i procedimenti in certe fasi la corretta via per ottenere benefici potrebbe essere l'istanza al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato, non la cassazione.
- La determinazione della pena (scelta della pena base e maggiorazioni per continuazione) ha margini di apprezzamento del giudice di merito; le censure per eccessività devono essere specifiche e ben motivate per avere probabilità di successo.
- Le censure relative al riconoscimento della recidiva devono fondarsi su prova e motivazione adeguata; contestarla richiede indicare motivi concreti di illegittimità o vizio probatorio.
- Proporre ricorsi infondati o inammissibili può comportare la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; valutare preliminarmente la fondatezza delle censure.
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