Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa traduzione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale vizio. È stato disposto il rinvio alla Corte territoriale affinché provveda alla traduzione della sentenza di primo grado nella lingua nota all'imputato e ad ogni conseguente adempimento. Il secondo motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 285/1992). Due principali censure: 1) omissione della traduzione della sentenza di primo grado nella lingua a lui nota (il ricorrente è cittadino russo e non comprende l'italiano), violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in considerazione del tasso alcolemico appena sopra la soglia, della diminuzione del tasso e delle circostanze della guida (notte, minor traffico).
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b)
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata in primo grado e confermata in appello per i valori alcolemici riscontrati (1,33 g/l e 1,31 g/l).
codice di procedura penale, art. 143
Obbligo di traduzione degli atti processuali nella lingua nota all'imputato (nella formulazione europea). La Corte ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'obbligo, se richiesta o disposta, comporti la necessità di regolarizzazione e giustifichi il rinvio per la traduzione.
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Riferimento procedurale alla partecipazione dell'imputato e ai diritti di difesa; rilevante nel contesto dell'obbligo di rendere comprensibile la motivazione della sentenza all'imputato alloglotto.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e della ragionevole durata; richiamato a supporto delle garanzie difensive e della necessità di traduzione per l'effettivo esercizio della difesa.
Convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 6
Garanzia del giusto processo e del diritto a una difesa effettiva; la mancata traduzione può ledere tale diritto.
codice di procedura penale, art. 131-bis
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo relativo a tale causa assorbito dopo l'accoglimento del vizio procedurale relativo alla traduzione.
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata sul tema della valutazione della tenuità e dei parametri rilevanti (tasso alcolemico, modalità della condotta, orario, pericolosità).
Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022 (Pinto Fernandez Maria Luisa)
Principio secondo cui la mancata traduzione della sentenza non costituisce nullità automatica ma, se la traduzione è stata richiesta o disposta, i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza della motivazione nella lingua a lui nota; la sentenza sottolinea che il pregiudizio alla difesa sussiste in re ipsa.
Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019 (Kartivadze)
Conferma che la mancata traduzione, ove richiesta o disposta, può determinare la riapertura dei termini e la regolarizzazione dell'omissione mediante rinvio per la traduzione.
Massime di principio
- Quando l'imputato non comprende la lingua del processo, l'Autorità giudiziaria ha l'obbligo di assicurare la traduzione della sentenza nella lingua a lui nota: se la traduzione è stata richiesta o disposta ma non eseguita, il vizio giustifica l'annullamento limitato a tale omissione e il rinvio per la traduzione.
- La mancata traduzione configura un pregiudizio alla difesa 'in re ipsa': il difensore non può sostituirsi pienamente all'imputato nell'individuazione dei motivi e delle conseguenze della condanna finché l'imputato non abbia letto la motivazione nella propria lingua.
- Se la traduzione è stata disposta dal giudice e non eseguita, l'effetto pratico è la rimessione in termini del ricorrente e la regolarizzazione del procedimento mediante traduzione, non necessariamente la dichiarazione di nullità assoluta dell'intero processo.
- Sulle richieste di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta complessivamente: distanza dal valore-soglia (tasso alcolemico), modalità di guida, orario, effettiva pericolosità e circostanze concrete. Un tasso elevato o comportamento di guida pericoloso e notturno tende a escludere la tenuità.
- In casi analoghi è opportuno, oltre a sollevare il vizio procedurale della mancata traduzione, documentare tempestivamente qualsiasi circostanza attenuante rilevante (andamento del tasso alcolemico, comprovata diminuzione, condizioni di traffico e visibilità) per consentire al giudice di ponderare la possibile applicazione della causa di non punibilità o di attenuanti.
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