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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione: il Procuratore Generale ha dedotto che la Corte d'appello ha errato nel calcolo della prescrizione, non avendo correttamente considerato gli atti interruttivi e gli effetti della recidiva qualificata riconosciuta in capo ad Hrustic Serges, per cui il reato non sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo errato il calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte d'appello. La Cassazione ha motivato che, posto il fatto tentato commesso il 1/7/2016, applicando il criterio di calcolo adottato (due terzi del massimo edittale di dieci anni = 6 anni e 8 mesi) si perviene al 10 marzo 2023; aggiungendo poi un quarto del termine (pari a 20 mesi) per l'ultimo evento interruttivo, il termine di prescrizione scadrebbe il 10 novembre 2024 per Hrustic Alessandro e in data successiva per Hrustic Serges a causa della recidiva qualificata. Ne consegue che il reato non era prescritto alla data dell'udienza d'appello e non lo è nemmeno ora. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La norma è stata applicata per il calcolo del termine di prescrizione: la Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, dovesse essere preso in considerazione il massimo edittale della fattispecie pluriaggravata (tenendo conto anche della recidiva qualificata) e gli atti interruttivi che comportano l'allungamento del termine, con conseguente posticipazione della scadenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede di partire dalla data del fatto e di determinare il termine sulla base del massimo edittale della fattispecie concreta, tenendo conto di aggravanti che possono aumentare il massimale.
  • Gli eventi interruttivi della prescrizione vanno considerati e possono aggiungere frazioni al termine (con conseguente posticipazione della scadenza); un errato conteggio degli eventi interruttivi può determinare l'erronea dichiarazione di estinzione per prescrizione.
  • La recidiva qualificata influisce sul calcolo del termine prescrizionale perché incide sul massimo edittale applicabile: se riconosciuta, può allungare i termini e rendere non prescritti reati altrimenti ritenuti estinti.
  • Se la Corte d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione ma la Cassazione riscontra errori nel calcolo, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio: è quindi fondamentale documentare e motivare correttamente ogni passaggio del calcolo.
  • In ipotesi di tentativo di reato con plurime aggravanti, è necessario verificare attentamente quale parametro edittale usare (reato consumato/pluriaggravato, effetti del tentativo, attenuanti/recidiva) per evitare valutazioni errate sulla prescrizione.

Testo integrale

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