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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il Consorzio aveva proposto opposizione contro un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle prodromiche, relative a crediti contributivi, deducendo l’omessa notificazione dei titoli e vizi formali del preavviso. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 504 del 2018, aveva annullato le cartelle perché l’agente della riscossione non aveva prodotto gli originali delle cartelle e delle relate e il Consorzio aveva disconosciuto le copie, condannando la società alle spese, liquidate in euro 10.000. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 610 del 2020, pubblicata il 24 settembre 2020 e non notificata, accolse l’appello dell’agente della riscossione e rigettò l’opposizione, ritenendo regolari le notifiche presso la sede legale del Consorzio e insufficientemente specifico il disconoscimento delle copie. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello valorizzato documenti che il Consorzio assumeva prodotti tardivamente; 3) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., sostenendo di avere validamente disconosciuto le copie delle relate e contestando che esse potessero provare le notifiche in assenza degli originali; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla regolazione delle spese dei giudizi di merito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’esame nel merito e l’accoglimento dell’appello comportavano il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità, senza violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività e comunque infondato, poiché la decisione d’appello si basava sulle copie già presenti in atti, non su documenti prodotti tardivamente; tali copie erano state ritenute utilizzabili per l’assenza di un disconoscimento valido ai sensi dell’art. 2719 c.c. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato: non si confrontava con l’autonoma ragione della decisione, ossia la genericità del disconoscimento formulato all’udienza del 24 aprile 2014 e la mancata indicazione di concrete difformità tra copie e originali. La mera affermazione che si trattava di fotocopie prive di attestazione di conformità non era sufficiente; l’agente della riscossione non era tenuto a depositare gli originali e il giudice poteva accertare la conformità delle copie anche sulla base degli altri elementi istruttori. Il quarto motivo, relativo alle spese, non ha condotto a una diversa statuizione, essendo le spese regolate in base alla soccombenza. Il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per onorari ed euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il provvedimento contenga una statuizione implicita di rigetto, desumibile in modo univoco dall’impostazione logico-giuridica e dal dispositivo della pronuncia.

    La decisione che esamina e accoglie nel merito l’appello implica il rigetto dell’eccezione preliminare d’inammissibilità, quando tale rigetto sia desumibile in modo univoco dalla motivazione e dal dispositivo.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte territoriale, esaminando nel merito i motivi di appello e accogliendoli, ha implicitamente disatteso l’eccezione preliminare.

    Nel caso concreto, la dedotta carenza di specificità dell’appello è stata implicitamente respinta attraverso l’esame e l’accoglimento dei motivi d’appello.

  • art. 345 c.p.c.

    La decisione, dunque, non dipende dall’utilizzazione di documenti originali prodotti successivamente, ma dalla ritenuta efficacia probatoria delle copie già versate in atti.

    La censura relativa alla produzione tardiva non è decisiva quando la sentenza impugnata fondi la decisione su copie già presenti nel fascicolo e non su documenti prodotti successivamente.

  • art. 2697 c.c.

    La sentenza impugnata ha chiarito (pag. 5) che, “anche in assenza dell’attestazione di conformità” e “al di là della questione circa la qualità di pubblico ufficiale in capo al soggetto che appone tale attestazione”, il disconoscimento delle copie non era stato formulato in modo specifico, formale e non equivoco alla prima difesa utile; che dalle copie delle relate si evinceva la notifica delle cartelle; che l’agente della riscossione non era tenuto al deposito degli originali.

    La Corte non ricava dalla norma un’autonoma regola generale sull’onere probatorio: nel caso concreto, la censura ex art. 2697 c.c. non supera la ragione decisoria secondo cui le copie non erano state specificamente disconosciute e potevano documentare le notifiche.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento previsto dall’art. 2719 c.c., pur non essendo soggetto alle forme e ai limiti dell’art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi idonei a evidenziare la non corrispondenza tra la realtà documentale e quella riprodotta.

    Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica non richiede le forme dell’art. 214 c.p.c., ma deve indicare in modo circostanziato gli elementi che rendono la copia non corrispondente all’originale. La sola mancanza di autenticazione o di attestazione di conformità non priva la copia di efficacia probatoria; il giudice può accertarne la conformità considerando tutti gli elementi istruttori disponibili.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte territoriale ha osservato invece che, dalle copie delle relate di notificazione delle cartelle indicate nel preavviso e delle successive intimazioni di pagamento, risultava innanzitutto la rituale notifica delle cartelle, ai sensi dell’art 145 cpc, presso la sede legale del Consorzio a persone addette alla ricezione degli

    La Corte d’appello ha ritenuto rituale, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la notificazione delle cartelle presso la sede legale del Consorzio a persone addette alla ricezione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 86, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973

    La sentenza della Corte territoriale (pag. 7) dà atto che il Consorzio di Bonifica ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo deducendo, da un lato, l’omessa notificazione dei titoli esecutivi e, dall’altro, vizi propri dell’atto, quali il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e la mancanza della norma regolamentare prevista dall’art. 86, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, doglianze, queste ultime, che integravano opposizione agli atti esecutivi, in quanto rivolte contro vizi formali della procedura esattoriale.

    La norma è richiamata nel ricostruire la contestazione della mancanza della disciplina regolamentare del fermo; la Corte qualifica le doglianze sui vizi formali del preavviso come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma è richiamato per individuare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, quando sussistano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina e accoglie nel merito i motivi di appello, poiché tale statuizione implica il rigetto dell’eccezione preliminare d’inammissibilità se questo è desumibile in modo univoco dall’impostazione della decisione.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica ai sensi dell’art. 2719 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve indicare elementi concreti idonei a evidenziare la difformità rispetto all’originale; non è sufficiente affermare che la copia è priva di autenticazione o di attestazione di conformità.
  • Il disconoscimento previsto dall’art. 2719 c.c. non è soggetto alle forme e ai limiti stabiliti per il disconoscimento della scrittura privata dall’art. 214 c.p.c.; il giudice può verificare la conformità della copia all’originale sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.
  • L’agente della riscossione non è tenuto a depositare gli originali delle cartelle e delle relate affinché le copie già prodotte possano essere valutate come prova, quando la loro conformità non sia stata specificamente e validamente disconosciuta.
  • È priva di decisività la censura di produzione tardiva di documenti se la decisione impugnata si fonda sull’efficacia probatoria di copie già presenti in atti, anziché su documenti originali depositati successivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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